LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35986-2018 proposto da:
A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LOCATELLI 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BICCHIELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE AMATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SFATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4174/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTA.CCAA di SALERNO, depositata il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
A.T. ricorre per la cassazione della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro (per Euro 173,18) relativa ad assegnazione di somme a seguito di ordinanza del Tribunale di Salerno n. 751/2012 a carico dell’INPS e a favore di B.R., rappresentata dall’Avv. Amato, ora ricorrente, ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, rigettando l’appello principale del contribuente, proposto per la liquidazione delle spese di primo grado ritenuta incongrua.
LA CTR ha in particolare rilevato che l’ordinanza del Tribunale di Salerno aveva liquidato a favore di A.T. la somma di Euro 1.095,27, “quale procuratore antistatario somme per capitale e spese, per cui aveva un titolo proprio da vantare in executivis e come tale era legittimato passivo al pagamento delle spese di registrazione di esse ordinanza”.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo sì deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 e degli artt. 131,139,93 e 100 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il ricorrente è del tutto carente di soggettività passiva, non essendo stato parte nel giudizio di esecuzione, ma solo difensore di una delle parti. Ciò in quanto l’imposta di registro non colpisce la sentenza ma il rapporto in essa racchiuso e non coinvolge il soggetto che pur avendo partecipato al giudizio sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Va premesso che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n. 1925).
E’ stato altresì statuito (Cass., Sez. Trib., 13/11/2018, n. 29158), che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
2.2. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, ha pronunciato ordinanza di assegnazione di somme anche al procuratore distrattario del creditore procedente;
2.3. dal titolo esecutivo deriva la legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell’ordinanza e quindi anche al suo pagamento; pertanto, anche se dette spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, il procuratore distrattario è tenuto a pagare adempiendo l’obbligazione del terzo di pagamento delle spese di registrazione in virtù di una statuizione derivante dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c., che gli ha conferito una posizione qualificata sul piano sostanziale. Il procuratore antistatario è pertanto titolare dell’obbligazione tributaria, in quanto l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. prevedeva che il pagamento di una somma con distrazione in favore del procuratore. Il pagamento dell’imposta di registrazione costituisce, pertanto, una forma di adempimento del terzo dell’obbligazione tributaria gravante sulla parte, da cui deriva un diritto di regresso del procuratore antistatario. Detta interpretazione costituzionalmente orientata è conforme al principio della capacità contributiva, in quanto l’obbligazione tributaria non viene posta a carico di un soggetto senza che abbia tratto alcun beneficio economico.
2.4. Va conclusivamente confermato il principio di cui a Cass. n. 16061 del 28/07/2020, secondo cui laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano “ex lege” a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione di regresso (Cass. Civ., Sez VI, 19.9.2017 n. 21686, Cass. Civ., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).
3. L’applicazione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso consente la compensazione delle spese dei gradi di merito. Le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.100, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 95 - Spese del processo di esecuzione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 553 - Assegnazione e vendita di crediti | Codice Procedura Civile