Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31253 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 927-2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4158/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che S.G. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, che aveva respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una decisione della CTR Napoli, di accoglimento del suo ricorso avverso un avviso di accertamento IVA ed IRAP 2013 emesso nei confronti della s.r.l. “LA REGINA”; l’accertamento era stato a lui notificato quale amministratore unico della società da ultimo citata e la CTR aveva dato atto che il ricorrente, all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, non rivestiva più la carica di a.u. della società medesima.

CONSIDERATO

che il ricorso del contribuente è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in quanto erroneamente la CTR aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la compensazione delle spese poteva avere luogo solo in caso di soccombenza reciproca o quando sussistevano gravi ed eccezionali ragioni, che dovevano essere espressamente motivate; al contrario la CTR aveva utilizzato una formula del tutto evanescente, avendo essa fatto un generico riferimento alla particolarità e peculiarità della vicenda;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta nullità della sentenza per motivazione omessa od apodittica in materia di determinazione delle spese di giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; invero la motivazione con la quale la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio era solo apparente, in quanto affidata ad argomentazioni assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che il ricorrente ha altresì presentato memoria;

che i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6660 del 2021; Cass. n. 10705 del 2021; Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 13767 del 2018) è concorde nel ritenere che la compensazione delle spese di giudizio, quale deroga all’ordinario principio della soccombenza, può essere disposta dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente illustrate ed evidenziate; e la motivazione fornita al riguardo dalla sentenza impugnata è palesemente insufficiente, atteso che essa, pur avendo rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha disposto la compensazione fra le parti delle spese di giudizio, limitandosi a fare un generico riferimento alla particolarità e peculiarità della vicenda, parole che ben possono qualificarsi come mera clausola di stile;

che da quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, con cassazione della sentenza impugnata in punto di determinazione delle spese, e rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in punto di determinazione delle spese e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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