Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31255 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 526-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.D.T.T., nella qualità di titolare della partita IVA *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BELLIENI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRAP per l’anno d’imposta 2007;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente, affermando che il raddoppio dei termini può avvenire solo se vi sia stata una notizia di reato in merito alla quale la Guardia di finanza abbia presentato la relativa denuncia e nel caso di specie il termine previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015 non è stato rispettato in quanto la comunicazione di reato è stata trasmessa dalla Direzione Provinciale soltanto il 3 ottobre 2013, mentre il termine per l’accertamento scadeva il 31 dicembre 2012 per il periodo d’imposta 2007.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in quanto non sarebbe necessario che venga effettivamente presentata una denuncia penale, essendo sufficiente che vi sia soltanto un obbligo in tal senso.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti, in tema di accertamento tributario:

i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, già notificati, dimostrando un “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (Cass. n. 24206 del 2021; Cass. n. 4809 del 2021; Cass. n. 33793 del 2019);

il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della “notitia criminis” entro il termine di decadenza ordinario: Cass. n. 24206 del 2021; Cass. n. 7434 del 2021; Cass. n. 13481 del 2020; Cass. n. 17586 del 2019);

il raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa o dalla presentazione oltre i termini di decadenza, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass. n. 24206 del 2021; Cass. n. 6674 del 2021; Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016).

La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove – affermando che il raddoppio dei termini può avvenire solo se vi sia stata una notizia di reato in merito alla quale la Guardia di finanza abbia presentato la relativa denuncia – ha ritenuto che non fosse sufficiente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ma che occorresse anche la sua effettiva presentazìone. In effetti, la sentenza impugnata, affermando che “la notizia di reato debba essere trasmessa dalla Guardia di Finanza”, implicitamente presuppone che tale notizia di reato esista e tanto basta affinché l’amministrazione finanziaria possa usufruire del raddoppio dei termini, cosicché la difesa della parte contribuente circa l’inesistenza di tale suddetta notizia di reato, costituisce una doglianza di merito che come tale non può essere presa in considerazione nel giudizio di Cassazione dal momento che la revisione degli accertamenti di fatto compiuta dal giudice di merito è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Pertanto, alla stregua dei citati principi giurisprudenziali, anche in ragione del “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa (pericolo che non emerge dalla lettura della sentenza della Commissione Tributaria Regionale), per il raddoppio dei termini è sufficiente l’astratta configurabilità del reato al momento dei fatti, a prescindere da una indagine ex post da parte del giudice di merito circa l’effettiva sussistenza del reato.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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