LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 972-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IL QUADRATO SOCIETA’ SEMPLICE DI SVILUPPO IMPRESA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4778/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
La CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTP di Salerno con cui era stato accolto il ricorso della società Il Quadrato s.a.s di I.V.E.S. s.r.l. avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo alla rettifica del classamento e della rendita degli immobili indicati con la dichiarazione Docfa del 16.1.2014.
Il giudice di appello condivideva il rilievo contenuto nella sentenza di primo grado circa il difetto di motivazione e la mancanza di supporti probatori atti a sostenere la diversa ripresa fiscale così come operata dall’Amministrazione finanziaria.
Osservava infatti che per le unità da accertarsi nelle categorie del gruppo D come quella in contestazione non si fa luogo a computo della consistenza catastale. La CTR chiariva pertanto che il classamento di rendita catastale in detta categoria speciale deve essere effettuato non con stima sintetico-comparativa ma con il metodo di stima diretta analitica dell’immobile valutando economicamente tutti gli elementi che lo compongono, elementi questi ultimi di cui non vi era traccia nell’avviso in questione.
Sottolineava che l’Ufficio si era limitato a giustificare la rideterminazione indicando di aver adottato la metodologia del costo di riproduzione deprezzato, applicando parametri unitari di valutazione ricavabili per le singole porzioni immobiliari in rapporto a costi unitari di costruzione correnti nel mercato riferiti al biennio 1988/1989 senza offrire una compiuta ed intellegibile motivazione. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132c.p.c., dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si sostiene che la società contribuente non aveva impugnato l’avviso di accertamento sotto il profilo del difetto di motivazione ma per l’errato classamento incorrendo in tal modo nel vizio di extrapetizione.
Si osserva che l’Ufficio aveva formulato censure circostanziate avverso la sentenza di primo grado proprio osservando come la parte contribuente a sostegno della sua domanda di annullamento non avesse addotto il vizio di carenza di motivazione dell’atto e sul punto manca una espressa pronuncia della CTR la cui decisione doveva ritenersi affetta da nullità ex art. 156 c.p.c.
Il motivo è inammissibile sotto il profilo del vizio relativo all’error in procedendo per non avere la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, riportato in ricorso o ivi riassunto, negli esatti termini i motivi del ricorso introduttivo.
In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente non precisa il come, ed il quando, della denuncia del vizio di extrapetizione davanti al giudice del gravame, così proponendo una censura che, siccome riferita al ricorso introduttivo, finisce per attingere la pronuncia di prime cure (quella del Giudice del gravame essendosi risolta in una mera statuizione di conferma).
Dalla trascrizione contenuta nel corpo del ricorso per cassazione dei motivi di appello (pag. 7 ed 8) non si evince alcuna critica alla decisione di primo grado sotto il profilo del vizio di extrapetizione.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti contestato la carenza di motivazione dell’atto impugnato sostenendo che “la struttura del processo tributario implica che, anche quando il giudice ritenga invalido un avviso di accertamento per motivi non formali ma sostanziali non possa limitarsi all’annullamento dell’atto, ma debba esaminare nel merito la pretesa tributaria riconducendola alla corretta misura”.
Ed ancora ” non appaiono rilevanti e giuridicamente accoglibili le eccezioni per difetto di valutazione delle caratteristiche tipiche dell’immobile in questione e carenza di motivazione del classamento impugnato in quanto l’avviso di cui si tratta contiene, tutti gli elementi identificativi, di ubicazione e di valutazione dell’unità immobiliari. In tal senso non si intende in alcun modo compromesso il diritto di difesa del ricorrente il quale ha avuto accesso alla documentazione necessaria a comprendere l’iter valutativo seguito dall’Ufficio”.
Nessuna espressa censura viene mossa alla decisione di primo grado in ordine alla rilevabilità d’ufficio del vizio di carenza di motivazione dell’atto impugnato. Il contenuto dell’atto di appello quale riportato nel ricorso consente comunque di escludere il denunciato vizio di ultrapetizione o extrapetizione che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048).
Parimenti deve ritenersi inammissibile la censura sollevata con riferimento all’omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalle schede relazioni allegate all’avviso di accertamento, che rappresentavano parti integranti dell’atto impugnato, per difetto di autosufficienza.
Il ricorrente per cassazione ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate. I requisiti di contenuto – forma previsti, a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, “dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producando in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi ed in quale fase processuale sia stato depositato”(Cass. n. 29093 del 2018).
Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumomo rilevanti ai fini della decisione, con riferimento alle singole censure illustrate in ricorso o ad indicare esattamente nel ricorso in quale fascicolo è possibile rinvenire tali atti, ed in quale fase del giudizio di merito siano stati depositati.
Con specifico riferimento alle denunce riferite al difetto di motivazione dell’atto impositivo, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un atto impositivo (avviso di accertamento, cartella di pagamento ecc.), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti “testualmente” i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica “esclusivamente” in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017). A tale onere processuale il ricorrente non risulta avere ottemperato, così impedendo al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015).
Nella fattispecie, al fine della valutazione delle censure, sarebbe stato necessario esaminare il contenuto dell’atto impugnato, a fronte dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito, il quale con riferimento all’avviso di accertamento ha rilevato la mancanza di elementi che erano stati impiegati dall’Ufficio per giungere alla rettifica, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile e dell’assenza di parametri presi a comparazione.
La CTR in sede di valutazione del materiale probatorio non ha fatto alcun cenno all’esistenza di schede che secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbero state allegate all’avviso e ne costituirebbero parti integranti con l’evidente scopo di spiegare le ragioni della variazione del classamento e della rendita catastale.
A tale fine, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente era tenuto a riportare in ricorso il contenuto di tale avviso di accertamento e delle predette schede proprio per consentire a questa Corte di valutare la corrispondenza del contenuto dell’atto impugnato a quanto asserito nel presente ricorso.
Sempre in tema di autosufficienza, questa Corte ha, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017). Orbene, non risulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorso siano stati indicati, come allegato, gli atti impositivi necessari per la valutazione delle censure proposte.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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