Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31260 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1817-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GIAMBUS & DODO CHARTER AND BROKER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA MOSCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9324/11/82018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Giambus & Dodo charter and Broker s.r.l. avviso di accertamento con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione ai fini Ires la somma di Euro 179,602,00, ai fini Irap la somma di Euro 31.833,00 ed una maggiore Iva di Euro 1572,00 per l’anno di imposta 2009.

La società impugnava l’avviso avanti alla CTP di Roma che con sentenza nr 3206/2017 accoglieva il ricorso ritenendo fondato il vizio di sottoscrizione dell’avviso.

Sottolineava che tale atto in quanto firmato da soggetto non munito della qualifica dirigenziale era ritenuto viziato, non avendo l’Amministrazione ottemperato all’onere di provare in giudizio l’esistenza di una delega di firma rilasciata al funzionario sottoscrittore dell’atto da parte di un legittimo dirigente. L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Roma la quale rigettava il gravame.

Osservava che la delega conferita al funzionario sottoscrittore non era legittima non risultando soddisfatto il requisito della sottoscrizione.

Evidenziava che la disposizione di servizio prodotta dall’Ufficio era stata emessa dal Direttore provinciale G.M. senza riportare una delega di firma ma una delega di funzioni.

Sottolineava che l’atto impositivo era privo della firma autografa del G. e dell’indicazione del nominativo D.F.G., che aveva sottoscritto l’atto in questione sicché la delega appariva come una delega impersonale senza che fossero indicate né la durata del conferimento della delega né la materia.

Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la società Giambus & Dodo charter and Broker s.r.l.

Si denuncia con un unico motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1973, n. 600, art. 42, dell’art. 5, comma 1, Reg. di amministrazione approvato in attuazione del D.Lgs. n. 1999, n. 300, art. 66, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto in fase di appello sia l’atto con il quale l’allora direttore regionale del Lazio, U.E., aveva conferito l’incarico dirigenziale di Capo Area Imprese minori a D.F.G. sia la delega di sottoscrizione da parte dell’allora Direttore provinciale in favore di D.F.G..

Si sottolinea che tali documenti comprovano che il sottoscrittore era delegato alla firma e ricopriva la funzione di capo area e che la firma autografa del Direttore provinciale era sostituita da indicazione a stampa.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha, difatti, affermato: “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass. n. 8814 del 2019); “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cass. n. 11013 del 2019). In senso conforme, tra le tante, v. anche Cass. n. 6059 e n. 25721 del 2020.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per l’esame delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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