LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2704-2020 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CESARE PAVESE, 160 SC. C, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CEDOLA, che lo rappresenta e i difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1172/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
B.R. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la decisione n. 1172/2019 resa dalla CTR della Liguria nell’ambito di un contezioso che ha tratto origine dall’emissione di una cartella di pagamento di imposte iscritte a ruolo per controllo modello Iva 2013 e controllo modello Unico 2012 per complessivi Euro 64.570,92.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp att c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si lamenta che la CTR non avrebbe espressamente trattata la questione della forma informatica della cartella impugnata con conseguente nullità della decisione impugnata.
Si sostiene che sia in primo grado con il ricorso introduttivo che nella fase di appello era stato contestato che il file pdf trasmesso al contribuente costituiva una mera copia informatica dell’atto ma che mancando l’attestazione di conformità non era possibile affermare che tale documento fosse identico all’originale.
Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per errata dichiarazione dell’intervenuto raggiungimento dello scopo della notifica in violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si rileva che la controversia in questione aveva riguardato l’eccezione con cui si era lamentato un vizio di notifica nel senso che la semplice trasmissione della cartella in formato pdf avrebbe determinato un insanabile vizio di notifica in quanto solo il formato p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario.
Si lamenta che la CTR senza tenere conto delle contestazioni sollevate in punto di notifica si è richiamata alla decisione della suprema Corte 6417/2019 che fa riferimento all’approccio sostanzialistico che avrebbe consentito di sanare i vizi del procedimento notificatorio.
Si sostiene che detto vizio non avrebbe consentito di raggiungere il suo scopo giacché il contribuente non era venuto a conoscenza del debito preteso in riscossione e delle relative ragioni proprio per il fatto che l’atto notificato non era idoneo ad attestare la pretesa fiscale vantata.
Il primo motivo è infondato.
Non è infatti configurabile il vizio di omessa pronuncia.
Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo in tal caso ravvisarsi una implicita statuizione di rigetto quando la pretesa avanzata con il / capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 4.10.2011; Cass. n. 3756 del 15.2.2013).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili i dedotti vizi di omessa pronuncia, in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere la fondatezza delle ragioni dell’appello, ha fatto richiamo all’ordinanza di questa Corte nr 6417/2019 ed ai principi di diritto in essa enunciati anche con riguardo alla possibilità di notificare un atto a mezzo pec e alla validità della notifica della cartella di pagamento effettuata con file avente estensione pdf alla stregua di quello avente formato p7m.
In tal modo ha dato risposta adeguata alle contestazioni veicolate sul punto nell’atto di gravame.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Giova ricordare che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, che è modalità attuata nella specie dall’agente della riscossione, come accertato dalla stessa CTR, può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)” nel qual caso il concessionario della riscossione provvede “a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta” (Cass. n. 30948 del 2019).
Va altresì ricordato che “che nessuna norma di legge impone che la copia su / supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” e che, ai sensi dell’art. 22 CAD, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. n. 30948 del 2019).
Infine, per completezza, va ricordato anche che la eventuale “irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018; Cass. 2021 nr 12517).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021