Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31262 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4799-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CASARREDO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3350/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione sulla base di tre motivi la decisione della CTR n. 3350/2018 nella parte in cui ha ritenuto in forza del disposto del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, non operante alla fattispecie in esame il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento nel caso di denuncia penale.

Il giudice di appello valorizzando un dato riportato nell’atto di gravame con cui si dava atto che la notifica della pretesa impositiva risaliva al l’8 giugno del 2017 ha escluso che potesse avere applicazione la clausola di salvaguardia prevista dal menzionato art. 2, che faceva salvi gli effetti degli accertamenti dei quali il contribuente aveva avuto formale conoscenza entro il termine del 31.12.2015. Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta la nullità della sentenza per illogicità della sua motivazione per aver ritenuto non applicabile la clausola di salvaguardia muovendo dal presupposto che l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 8.6.2017.

Sostiene che per un mero refuso nell’atto di appello era stata indicata quale data di notifica l’8 giugno del 2017 anziché quella del 4.6.2015.

Osserva che l’effettiva data della notifica sarebbe desumibile dagli atti di causa atteso che la sentenza di prime cure era stata depositata in data 15.12.2016 e l’atto di appello il 29.6.2017 sicché non era verosimile una notifica dell’avviso in data 8.6.2017 ossia dopo il deposito della sentenza di primo grado.

Con un secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di appello attribuito rilievo determinante ad una circostanza smentita dagli atti di causa.

Con un terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nonché del D.Lgs. del 2015, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello applicato non correttamente alla fattispecie de qua la normativa ratione temporis applicabile.

Il primo motivo è infondato.

Giova ricordare che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 9105/2017); e che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

La motivazione della sentenza impugnata non rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, non concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente”, ponendosi sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

La decisione sulla base dei dati di fatto esposti ha ritenuto che non potesse operare la clausola di salvaguardia riportata nel D.L. n. 128 del 2015, art. 2, che faceva salvi gli effetti degli accertamenti notificati entro la data 31.12.2015 Il secondo motivo è infondato.

Va ricordato che, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì sottolineato che: “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Sez. U., Sent. n. 20867 del 2020).

Ciò posto nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate lamenta un non corretto esercizio del prudente apprezzamento da parte della CTR che avrebbe dovuto valutare con più attenzione il fascicolo di causa ed accorgersi che la data indicata nell’atto di appello era frutto di un mero refuso.

Il terzo motivo è fondato.

La CTR ha infatti ritenuto che l’avviso di accertamento fosse soggetto, in quanto notificato in data 8.6.2017 e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma, alle nuove prescrizioni che escludevano l’applicazione del raddoppio dei termini di scadenza qualora la denuncia non fosse stata presentata e trasmessa per tempo all’autorità giudiziaria.

La decisione presa dal giudice di appello non è corretta giacché, come si evince dagli atti di causa, ed in particolare dalla stessa sentenza di primo grado prodotta in giudizio, con cui si dà atto che il ricorso introduttivo risale al 7ottobre 2015,dalle controdeduzioni depositate dall’Ufficio con cui si esplicita che la notifica dell’avviso risaliva al ***** nonché dall’avviso di accertamento depositato dal contribuente con il ricorso in cui è riportato il numero di protocollo ***** con la relativa data del ***** (all. 3), il provvedimento impositivo è stato adottato nel periodo in cui era operante la clausola di salvaguardia del decreto sopra menzionato, art. 2.

La sentenza va cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso e rinviata per un nuovo esame alla CTR della Calabria, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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