LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14015-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.F. & FIGLI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NADIA SPALLITTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6998/142019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
Con la sentenza nr 6998/2019 il giudice di seconde cure ha ritenuto illegittimo il diniego di definizione di lite pendente del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12. Osservava che la cartella esattoriale emessa del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, può essere impugnata ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi afferenti al merito della pretesa tributaria poiché non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento autonomamente impugnabili e non impugnati ma rivesta anche natura di atto impositivo.
Rilevava che nel caso in esame non risultava notificato un pregresso atto di accertamento alla società contribuente sicché il diniego doveva considerarsi illegittimo.
L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione della CTR Sicilia affidandosi ad un unico motivo con cui si contesta la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, e censura la decisione nella parte in cui ha considerato le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato atto impositivo autonomamente impugnabile.
Si è costituita la società contribuente con controricorso illustrato da memoria.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che “in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, che non sia stata preceduta da avviso accertamento e costituente, quindi, il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente) con le quali si denuncino non già – o non solo – vizi propri della cartella, ma motivi attinenti alla legittimità della pretesa tributaria, facendo eventualmente valere il diritto alla emendabilità della dichiarazione” (Cass. n. 23269 del 2018; n. 32132 del 2018; n. 31049 del 2018, in motivazione; in ultimo anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3759 del 08/02/2019 e n. 27271 del 24/10/2019; S.U. 2021 n. 18298).
La CTR si è pertanto conformata a tale indirizzo sicché la censura sollevata dalla ricorrente non è idonea a scalfire il decisum.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in favore della società controricorrente in complessivi Euro 2900,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021