LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33369-2019 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NARDONE;
– ricorrente –
contro
CRS CENTRO DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4174/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ASL Napoli ***** impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto, il gravame della medesima avverso la decisione di primo grado e ne chiede la cassazione lamentandone l’erroneità in ragione del fatto che, pubblicata la sentenza impugnata il 3.9.2013, il termine per la sua impugnazione sarebbe venuto a scadere, applicandosi ratione temporis l’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo antecedente alla sua novellazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, e tenuto altresì conto della doppia sospensione feriale, il 31.10.2014, onde il proposto atto di appello passato all’ufficiale notificante in data 30.10.2014 – e non il 31.10.2014 divisato dal decidente – non avrebbe dovuto essere considerato tardivo.
Non ha svolto attività processuale l’intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’impugnato deliberato d’appello è tre volte erroneo: una prima volta è tale poiché non considera che, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado il 3.9.2013, il dies a quo da considerarsi ai fini della sua impugnazione non poteva decorrere da questa data, ma dal 16.9.2013 applicandosi fino al 15.9.2013 la sospensione feriale dei termini ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, nel testo antecedente alla sua novellazione ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162; una seconda volta è tale perché non considera che applicandosi due volte la predetta sospensione feriale dei termini, il termine a tal fine indicato nel richiamato disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 1, decorrente come visto dal 16.9.2013 si sarebbe arrestato al 16.9.2014, data da cui avrebbero dovuto conteggiarsi i quarantasei giorni previsti dal citato dettato della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, di modo che sommandosi ad esso la sospensione feriale – ossia i quaratasei giorni dal 1.8.2014 al 15.9.2014, il termine per l’impugnazione sarebbe venuto a scadere il 1 novembre 2014 con ogni conseguente effetto derivante dall’essere questo un giorno festivo; una terza volta è tale poiché afferma che l’atto d’appello sarebbe stato depositato presso l’U.N.E.P. del Tribunale di Napoli il 31.10.2014, il che, oltre a non renderlo tardivo per come appena detto, non rispecchia la realtà processuale documentando la ricorrente che la consegna di esso all’ufficiale notificante è avvenuta il 30.10.2014.
3. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021