Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31267 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7648/2017 proposto da:

N.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 474/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/11/2016 R.G.N. 323/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

Stefano, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Genova, a conferma della sentenza del Tribunale di La Spezia, ha rigettato la domanda di N.G., militare addetto al servizio di condotta nave, diretta a sentir condannare il Ministero della Difesa al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere (L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564) per i danni alla salute (asbestosi e fibrosi polmonare), causati dalla prolungata esposizione all’amianto durante il servizio;

la Corte territoriale ha affermato che col termine “missione”, l’art. 1, comma 564, non intende riferirsi all’attività istituzionale quale causa generatrice del danno, e che, le particolari condizioni ambientali e operative rilevano in quanto riferite a circostanze e ad eventi straordinari e non alla prestazione ordinariamente svolta, seppure per un tempo prolungato;

la cassazione della sentenza è domandata da N.G. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

il Ministero della Difesa ha depositato controricorso;

il Ministero dell’Economia e Finanze è rimasto intimato;

la Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564; D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 commi B e C”;

contesta l’interpretazione restrittiva della locuzione “missione di qualsiasi natura”, il cui significato la Corte d’Appello ha identificato con lo svolgimento di un compito ben determinato; afferma che la nozione di missione dovrebbe ritenersi riferita a tutti i casi di esposizione prolungata a fattori nocivi cui il personale sia stato inconsapevolmente esposto, anche durante missioni di pace in scenari operativi esteri;

quanto al requisito delle “particolari condizioni ambientali e operative” ne sostiene la ricorrenza qualora l’incarico si sia svolto per un tempo prolungato;

il motivo merita accoglimento;

questa Corte in fattispecie sovrapponibili, ha ritenuto di estendere la tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, ai lavoratori affetti da malattie professionali, e, conseguentemente ha affermato alcuni principi di diritto, il primo dei quali riguarda il significato da attribuire alla locuzione “missione di qualunque natura” contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sì come riferita allo svolgimento di compiti (variamente denominati quali “funzione”, “incarico”, “incombenza”, “mandato”, “mansione”) dovuti dal soggetto nell’ambito delle attività istituzionali espletate (Sez. Un. 759 del 2017);

l’orientamento di legittimità, che esprime una scelta di ordine assistenziale solidaristico, si rivolge anche alla verifica dell’esistenza del requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative” necessario ai fini del riconoscimento del diritto, richiedendo che la stessa venga svolta alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall’ordinamento per la tutela della salute dei lavoratori;

la medesima opzione interpretativa rileva anche ai fini del giudizio sull’ordinarietà o meno del rischio corso dagli interessati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, e, segnatamente, in relazione all’esposizione all’azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori (cfr. Cass. n. 823 del 2021; Cass. n. 1418 del 2020; Cass. n. 20446 del 2019);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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