LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3996/2020 proposto da:
T.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – sezione di Perugia c/o Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, dall’AVVOCATURA GENERALE rappresentato e difeso DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 389/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 869/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 8 luglio 2019, la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame di T.S., cittadino ivoriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa negava, come già il Tribunale, la credibilità del racconto (talmente generico e privo di riscontri probatori, da non indurre l’esercizio dei poteri officiosi giudiziali) del richiedente, che aveva riferito di aver lasciato una prima volta la Costa d’Avorio nel 2010, a causa delle minacce rivolte dai sostenitori di A., avversario politico del presidente G., allo zio del predetto (schierato in suo favore e che egli, in quanto nipote convivente, aveva aiutato ad organizzare manifestazioni, pur senza interessarsi di politica), per riparare in Burkina Fasu; tornato nel ***** ad Abidjan, dopo la conquista del potere da parte di A., era stato però minacciato di morte dai giovani del suo quartiere, per l’aiuto a suo tempo prestato allo zio, che nel frattempo era stato ucciso; sicché, aveva deciso di lasciare, e questa volta definitivamente, il proprio Paese;
3. premessa l’inammissibilità della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (in assenza di censura del suo rigetto dal Tribunale) comunque infondata, la Corte escludeva la ricorrenza di alcuna ipotesi di protezione sussidiaria (in mancanza di una situazione di conflitto armato interno, avendo anzi i recenti mutamenti di governo maturato nel Paese una situazione di stabilità politica, in base a fonti consultabili), ma neppure di una condizione di eccezionale vulnerabilità;
4. con atto notificato l’8 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;
5. il P.G. rassegnava le proprie conclusioni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,14, D.lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e comma 1, n. 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, per la mancata applicazione del protocollo procedimentale nella valutazione (di genericità del racconto, ridondante in quella) di scarsa credibilità del richiedente, di carattere soggettivo, in assenza di alcuna cooperazione istruttoria nell’accertamento della situazione attuale della Costa d’Avorio (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, art. 14, lett. b), c), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 25, artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU, per la mancata assunzione, pur doverosa nel rispetto di una corretta valutazione della credibilità oggettiva del richiedente, nella specifica prospettiva della protezione sussidiaria richiesta, di alcuna fonte ufficiale in riferimento alla situazione di violenza indiscriminata generalizzata in Costa d’Avorio e neppure alla condizione di efficienza del sistema giudiziario e carcerario in ordine alla garanzia di tutela dei diritti fondamentali, nonché del livello di corruzione delle Forze dell’ordine e della loro capacità di contrasto alla criminalità (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);
3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): l’esame parziale (sintetizzato all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza) del racconto (come più diffusamente illustrato a pgg. 2, 3 del ricorso), del quale la Corte perugina ha operato una valutazione di non credibilità concisa al punto da risultare superficiale e lacunosa (“Il primo giudice… bene ha fatto a ritenere non credibile il racconto del richiedente, peraltro del tutto generico, atteso che a favore della sua attendibilità… non c’e’ assolutamente alcun elemento di prova, né appare pensabile una qualche attività istruttoria officiosa del giudice… “: così sub p.to 4, al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza), integra così l’errore di diritto denunciato;
3.2. essa non ha assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, in assenza di alcun approfondimento istruttorio, né tanto meno specificando le fonti da cui abbia attinto informazioni di tenore assolutamente vago (“non ricorre in Costa d’Avorio, almeno attualmente, una situazione di conflitto armato interno, dovendosi anzi ritenere in base alle fonti consultabili che nel paese vi sia, anche grazie a recenti mutamenti di governo, una situazione di stabilità politica”: così dal secondo al quinto alinea di pg. 5 della sentenza), non risultando alcuna indicazione delle informazioni, generali e specifiche consultate pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819), anche tenuto conto dei seri problemi di ordine pubblico ancora esistenti in Costa d’Avorio (Cass. 18 settembre 2020, n. 19542, in riferimento alla concessione di protezione umanitaria);
4. il ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, D.lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e comma 1, n. 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, per una pari assenza di cooperazione istruttoria nella superficiale esclusione delle ragioni giustificanti la richiesta protezione umanitaria, senza tener conto del contesto socio-politico della Costa d’Avorio, da cui il richiedente lontano ormai da dieci anni, senza più alcun familiare sopravvissuto, né del pur rappresentato periodo di soggiorno in Libia (terzo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, assorbito il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021