Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31271 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1951/2020 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10271/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 27/11/2019 R.G.N. 2895/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 10358/2019 il Tribunale di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta da O.R., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa;

2. dal decreto si evince che il ricorrente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con la necessità di sottrarsi alle minacce dei creditori del padre il quale si era suicidato a causa di un ingente debito contratto cui non riusciva a fare fronte;

3. il giudice di merito ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente sia in quanto non circostanziato su aspetti rilevanti della vicenda, quali l’ammontare del debito asseritamente contratto dal genitore, il tempo ed il luogo dell’aggressione subita da parte di coloro che lo avevano minacciato, sia per la divergente versione resa in sede giudiziale ed in sede amministrativa; ha quindi osservato che dal racconto del richiedente non emergevano i presupposti per la configurazione di un pericolo di persecuzione per uno dei motivi di cui alla Convenzione di Ginevra; analogamente quanto ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b); le fonti consultate avevano inoltre escluso nella regione di provenienza del ricorrente Edo State, una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato, interno o internazionale, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 14 cit., lett. c); infine erano da escludere i presupposti per la protezione umanitaria in assenza di specifici elementi di vulnerabilità del richiedente non evincibili dallo svolgimento di precaria attività di lavoro (per circa due mesi) in Italia e dalla a sottoposizione ad intervento di emorroidectomia e oftalmoplastica, grazie ai quali erano stati risolti i problemi di salute del richiedente;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso O.R. sulla base di cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in punto di valutazione di credibilità del narrato;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso/errato esame delle dichiarazioni del richiedente rese dinanzi alla CT e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente; lamenta: violazione del dovere di cooperazione istruttoria, omessa consultazioni di fonti attualizzate, errata applicazione del criterio dell’onere della prova;

3. con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, omessa applicazione dell’art. 10 Cost., contraddittorietà tra le fonti citate, relativo contenuto e conclusioni raggiunte; denunzia, inoltre, apparenza di motivazione. Sostiene che il contenuto del rapporto richiamato dal giudice di merito era stato da questi travisato e non giustificava le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, dolendosi, in sintesi, della mancata istruttoria sulla situazione socio economica relativa al paese di origine del richiedente;

5. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria; lamenta la mancata considerazione della condizione personale del richiedente, il difetto di comparazione tra la situazione raggiunta in Italia e quella alla quale il richiedente andrebbe incontro in caso di rientro in patria; rappresenta che la condizione di vulnerabilità può essere rappresentata anche dalla assenza in patria di condizioni elementari di vita;

6. il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità; esso è inteso a contrastare la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente mediante richiamo ai principi che dovrebbero presiedere alla valutazione degli elementi offerti dal richiedente, senza tuttavia specificamente confrontarsi con le ragioni alle quali il giudice di merito ha ancorato la non credibilità del racconto vale a dire il carattere non circostanziato del racconto su aspetti rilevanti della vicenda narrata ed il contrasto di versioni rese in sede giudiziale ed in sede amministrativa;

7. il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia per la promiscua indicazione di vizi di legittimità in modo generico sia perché la critica formulata si compendia in mera proposizione di tesi alternativa e non già nella prospettazione di un effettivo vizio di legittimità;

7.1. in particolare, la denunzia di vizio di motivazione è articolata con modalità non conformi all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che esige che la deduzione di omesso esame sia riferita a un fatto, nel senso di fatto storico-fenomenico, di portata decisiva, risultante dagli atti ed evocato nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 8053/2014); tali caratteristiche non sono declinabili rispetto al contenuto delle dichiarazioni del richiedente ed alle relative allegazioni in giudizio in relazione ai quali è da rilevare quale ulteriore profilo di inammissibilità, la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per non avere il ricorrente trascritto o riassunto il contenuto delle dichiarazioni o allegazioni in relazione alle quali denunzia vizio motivazionale;

7.2. la specifica questione della impossibilità di trovare protezione negli organi statuali non è stata affrontata dal giudice di merito di talché, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013) come viceversa non è avvenuto; tanto assorbe anche la denunzia di violazione del dovere di cooperazione istruttoria per la mancata acquisizione da parte del giudice di merito di informazioni in merito a tale profilo;

8. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili;

8.1. la deduzione di violazione e falsa applicazione di norma di diritto non è conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiede a pena di inammissibilità, non solo l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 287/2016, n. 635/2015, n. 25419/2014, n. 16038/2013, n. 3010/2012); deduzioni che difettano nel caso di specie;

8.2. parimenti generico è l’assunto di un travisamento da parte del giudice di merito del contenuto delle fonti utilizzate al fine della verifica dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il Tribunale ha escluso la esistenza nel Paese di provenienza dell’aspirante alla protezione di una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, facendo riferimento a informazioni sull’Edo State (regione di provenienza del richiedente) tratte da numerose fonti internazionali; parte ricorrente critica le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito contrapponendo a tale valutazione un rapporto di Amnesty International e informazioni tratte da una nota del Ministero Affari Esteri MAE del marzo 2019, intrinsecamente inidonei a dare contezza dell’errore in tesi ascritto al giudice di merito; in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e ne invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito (fra gli altri, Cass. n. 2563/2020);

8.3. la denunzia di motivazione apparente, la quale sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum, è frutto di mera affermazione in alcun modo argomentata in ricorso; in ogni caso, dalle argomentazioni esibite dal giudice di merito a sostegno del rigetto della domanda di protezione sussidiaria sono evincibili le ragioni del rigetto della domanda di protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), riconducibili all’assenza di una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato, interno o internazionale, nella regione di provenienza del ricorrente, alla luce delle informazioni tratte da una pluralità di fonti;

9. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità;

9.1. la denunzia di plurime violazioni di norme di diritto non risulta, infatti, incentrata sul significato e sulla portata applicativa delle norme evocate in rubrica, come prescritto in caso di vizio astrattamente riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 287/2016, n. 635/2015, n. 25419/2014, n. 16083/2013, n. 3010/2012); la denunzia di difetto di motivazione è generica non è sorretta, in violazione del principio dell’autosufficienza, dalla esposizione del fatto processuale ed in particolare dalla trascrizione delle specifiche critiche formulate al provvedimento amministrativo in relazione alla quali si denunzia carenza di motivazione;

10. il quinto motivo di ricorso è inammissibile;

10.1. la denunzia di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile in quanto non incentrata sul significato e sulla portata applicativa delle norme richiamata, come prescritto (si veda quanto osservato al paragrafo 8.1. e la giurisprudenza ivi richiamata) ma intesa a contrastare la ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito a mezzo delle risultanze di causa e cioè a far valere un vizio di motivazione; le deduzioni del richiedente in tema di violazione dei diritti umani nel paese di origine non si confrontano specificamente con l’affermazione del giudice di merito relativa alla carenza di allegazioni dalle quali evincere una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo specifico della grave e sistematica violazione individualizzata dei diritti umani o dell’impedimento al relativo esercizio; la necessità di comparazione tra il livello di vita raggiunti in Italia e quello al quale andrebbe incontro in caso di rientro nel Paese di origine risulta assorbito dalla considerazione relativa alla precarietà della condizione lavorativa in Italia ed alla considerazione dell’essere venuta meno la necessità di ulteriori cure dopo gli interventi subiti;

11. non si fa luogo alla rifusione delle spese nei confronti della parte intimata che si è limitata al deposito di memoria di costituzione al fine della discussione, alla quale non è seguita alcuna concreta attività difensiva;

12. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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