LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3918/2020 proposto da:
O.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BEATRICE RIGOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2432/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 2028/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da O.O., cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio – per quanto qui ancora interessa – ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva affermato la non attendibilità della vicenda narrata dal richiedente protezione perché “l’appellante… non parla di una duratura relazione di tipo omosessuale, ma sostanzialmente riferisce un unico significativo episodio, né è stato in grado di dettagliare il percorso che lo avrebbe portato – secondo il suo racconto – ad acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni”; quanto alla relazione dell’Associazione Pink Refugees, in cui veniva dato atto “della partecipazione dell’appellante alla vita dell’Associazione e ad iniziative cui la stessa aderisce – secondo la Corte territoriale – non vengono riferiti comportamenti del richiedente chiaramente indicativi di un orientamento sessuale”, per cui ha ritenuto “che la predetta relazione non comprovi in modo univoco la condizione soggettiva dell’appellante, quale persona di inclinazione omosessuale ed offra un contenuto solo apparente al narrato”; la Corte ha anche negato la ricorrenza dei presupposti sia per la protezione sussidiaria, sia per quella umanitaria;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, art. 8, comma 3 e art. 3 bis, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, deducendo altresì la nullità della sentenza “per motivazione apparente e perplessa in relazione al materiale probatorio proveniente dal circolo Pink Refugees”; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che la relazione avrebbe dovuto riferire “comportamenti del richiedente chiaramente indicativi di un orientamento sessuale”, in violazione dei principi interni ed internazionali “che vietano domande e indagini che invadano la sfera intima e privata dei richiedenti”; si deduce che in Nigeria vige una legislazione omofoba; si lamenta che la Corte veneta “abbia disatteso i criteri di valutazione dell’affidabilità dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, addivenendo alla conclusione di non credibilità sulla base di un giudizio… privo però dei requisiti richiesti dalla legge”;
2. il motivo è fondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue, sulla scorta dei precedenti di questa Corte (da ultimo: Cass. n. 17202 del 2021);
2.1. in generale, nel quadro dei principi unionali, questa Corte (tra le altre v. Cass. n. 29935 del 2020) ha formulato una serie di orientamenti in materia di protezione internazionale, affermando – tra l’altro – che: I) “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata” alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto” (Cass. n. 14674/2020; conf. Cass. n. 10908/2020, n. 11925/2019, n. 26921/2017, n. 24064/2013, n. 16202/2012); II) la suddetta valutazione deve essere anche argomentata dal giudice del merito “in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice, cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale” (Cass. n. 13944/2020); III) quanto al richiedente, egli “e’ tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il raglio di credibilità soggettiva”, sempre che questo sia stato “condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. n. 6936/2020, n. 15794/2019, n. 19716/2018); IV) una volta assolti da parte del richiedente l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, si rende operativo “il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali”, sostanziandosi nel “potere-dovere di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti, rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione” (Cass. n. 11096/2019, n. 19716/2018, n. 17069/2018); V) spetta altresì al giudice della protezione internazionale “il compito di colmare le lacune informative, avendo egli l’obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta – soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le indicazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – e verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, ove astrattamente sussumibile nelle tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione” (Cass. n. 17576/2017, n. 14998/2015, n. 7333/2015); in sintesi, può dirsi che la valutazione di credibilità, pur integrando un apprezzamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per assoluta mancanza, apparenza o perplessità della motivazione (Cass. 1357,8/2020) ovvero nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 11925/2019) deve essere comunque effettuata secondo i criteri normativamente previsti, restando altrimenti censurabile in sede di legittimità anche per violazione delle relative disposizioni di legge (Cass. 14674/2020);
2.2. in particolare, per quanto riguarda la fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella “specie omosessuale, del richiedente protezione internazionale non può essere esclusa dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lettera a, della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15 par. 3, lettera a, della Direttiva 2013/32), ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un “intervistatore competente”; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali (Cass. n. 9815 del 2020); la stessa pronuncia ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, l’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C201/2012) (v. pure Cass. n. 11172 del 2020 e, in precedenza, Cass. n. 15981 del 2012);
nel caso di specie, lo scrutinio della Corte territoriale sulla credibilità del ricorrente risulta non rispettoso dei criteri normativi sopra richiamati e neanche sorretto da una valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, mediante l’assunzione di informazioni che siano pertinenti al caso – e quindi relative al trattamento degli omosessuali – ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. n. 9230 del 2020);
3. conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo che riguarda la protezione umanitaria, risultando ancora sub iudice le protezioni maggiori, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021