Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31273 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3982/2020 proposto da:

D.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA NAVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Treviso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10798/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 13/12/2019 R.G.N. 4756/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Venezia, con il decreto impugnato, ha rigettato il ricorso proposto da D.I., nato in *****, avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. la procura, allegata su foglio separato allegato in calce al ricorso, in cui l’Avv. Alessandra Nava sottoscrive la dicitura “la firma è autentica”, è nulla, sulla base di quanto statuito da Cass. SS.UU. n. 15177/2021 che ha fissato i seguenti principi di diritto:

“Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

2. facendo applicazione di tali principi, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile;

nel caso di specie, infatti, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto, pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Venezia e della sua data contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, accanto alla firma del conferente la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato (ipotesi del tutto analoga a quella esaminata dalla pronuncia delle Sezioni unite richiamata), non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula:”La firma è autentica”;

3. Cass. SU n. 15177/2021 hanno anche affermato che: “Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”;

4. non occorre provvedere sulle spese, in quanto il Ministero non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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