LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4224/2020 proposto da:
I.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste – Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 457/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 592/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. cronol. 457/2019, depositata il 26/6/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di I.S., proveniente dal Pakistan (Punjab), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. I giudici di merito rilevavano, in particolare, che, indipendentemente dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, egli non aveva diritto alla protezione internazionale perché la zona di provenienza non presentava elementi di pericolosità, e, inoltre, si trattava di una delle zone del Pakistan in cui mancava quella violenza indiscriminata richiesta per la protezione sussidiaria “così come risulta dal più recente rapporto EASO-COI”. Negavano, altresì, l’esistenza delle condizioni per la protezione umanitaria.
2. Avverso la suddetta pronuncia I.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e illogica motivazione – travisamento e omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto e della situazione socio-politica del Pakistan, ex art. c.p.c., nn. 3 e 5, osservando che la Corte d’appello non si era espressa sul vaglio di credibilità del richiedente, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e non aveva compiuto l’esame previsto per la domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
2. Con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. F, violazione dell’art. 13, lett. b) dello stesso Decreto e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dei parametri normativi per la definizione del danno grave e della possibilità di ricorso alla protezione interna – omesso esame riguardo all’assenza di possibilità concrete di ricorso alla protezione interna. Osserva che il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, quando nel paese di origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel paese e sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.
3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che, ai fini della concessione della protezione sussidiaria e, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di accertamento in relazione al quale il giudice è tenuto a indicare le fonti, nel caso di specie non specificate.
4. I motivi di ricorso, unitariamente considerati, sono fondati nei termini che seguono. Il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate, impone al giudice di specificare la fonte in concreto utilizzata al fine di escludere la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento della misura richiesta e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Questa Corte ha avuto modo di precisare, infatti, che il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del citato D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (ex multis Cass. n. 4557 del 19/02/2021).
5. A tale onere il collegio non si è attenuto, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria in ragione della situazione del paese di provenienza del richiedente asilo. La statuizione, infatti, risulta resa sulla base di un riferimento generico alle Coi aggiornate, assolutamente privo dei requisiti di specificità di cui si è detto.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito, affinché compia l’indagine circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria servendosi delle opportune fonti, da indicare specificamente, in conformità al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021