LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19423/2020 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Bertoncini, giusta procura in calce ai ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato – resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 29/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
LA CORTE:
RILEVA 1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L’Aquila con cui è stato negato che al ricorrente M.S. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
3. – Il primo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che la nullità del provvedimento impugnato ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente. E’ lamentato che il giudice del merito non abbia tenuto in debita considerazione la questione sottoposta al suo esame; sono richiamati, al riguardo, precedenti giurisprudenziali secondo cui per i cittadini del Bangladesh esisterebbe il rischio di danno grave consistente nel forte pericolo derivante da dispute ereditarie e dall’incapacità delle autorità locali di risolverle. Si sottolinea, inoltre, che la polizia, in Bangladesh, è altamente insufficiente a causa della corruzione endemica e si mostra “riluttante a svolgere indagini intorno a persone importanti o di rilievo politico”.
Col secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 36, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. La censura investe il diniego, da parte del Tribunale, della protezione umanitaria. Assume l’istante di aver sempre prestato un lavoro e che, quindi, nella fattispecie andava valutato positivamente il percorso di inserimento sociale da lui intrapreso. Il ricorrente rileva, inoltre, che il Tribunale non aveva preso in considerazione le esperienze traumatiche da lui sofferte in Libia e la circostanza per cui il Bangladesh è paese affetto da una gravissima povertà. Lamenta, infine, che la propria vulnerabilità andava “inquadrata anche in relazione al COVID 19”.
4. – Con riferimento al ricorso, si pone il problema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177. Con riguardo alla previsione contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite. In tale contesto, segnato da innegabile incertezza, reputa il Collegio essere opportuno il differimento della trattazione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021