Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31281 del 03/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26990-2015 proposto da:

EFFEGI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VALTULINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3001/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

RILEVATO

che:

La società Effegi s.p.a propone, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 3001/2015, depositata il 2 luglio 2015, deducendo, in particolare, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), per omesso esame del motivo di appello relativo alla illegittimità dell’avviso per carenza dei poteri del soggetto sottoscrittore dell’avviso di accertamento e della successiva cartella, nonché l’omessa motivazione della decisione di rigetto relativa alla doglianza concernente la nullità degli atti impositivi per l’omessa spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno del D.L. n. 248 del 2007, ex art. 36, comma 2 quater. Parte contribuente deduce altresì l’omessa motivazione in ordine alla censura concernente l’inesistenza della notificazione per la carente indicazione del destinatario nella relata di notifica e l’assenza di motivazione da parte della Commissione regionale in ordine alla censura relativa al deficit motivazionale della sentenza di primo grado impugnata. Censura infine, l’avviso di accertamento opposto per l’omessa allegazione degli elementi probatori a supporto della ripresa a tassazione.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Con apposita istanza il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8. In data 28 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle somme per il perfezionamento della definizione, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, rappresentando l’avvenuto integrale pagamento della pretesa tributaria ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che “In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif, dalla L. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.” (Cass. n. 31021/2018). Il contribuente, nella specie, ha chiesto che il processo rimanesse sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, e con successiva memoria, l’agenzia delle Entrate ha presentato istanza con cui, dando atto dell’avvenuto pagamento del dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96; Dichiara estinto il giudizio ai sensi del medesimo art., comma 10; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472