LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 5888-2021 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APOLO EMILIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DIEGO PERIFANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 15863/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento definito con la sentenza n. 15863 emessa in data 26.11.2019, l’avv. Luigi Diego ha avanzato, a mezzo pec 2.3.2021, istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 13.000,00, oltre ad accessori di legge e al 15%, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell’Avv. Luigi Diego quale difensore antistatario del controricorrente B.E..
L’intimata Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva.
Premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato da J.M.M., a seguito di ricorso introduttivo dinanzi a questa Corte proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla sentenza di questa Corte n. 24343 del 2013, l’avv. S.N., suo difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come “procuratore antistatario”.
Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009). Pertanto, la sentenza n. 15863 del 2019 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente, devono essere distratte in favore dell’avv. Luigi Diego.
Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; Cass. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 15863 del 2019 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l’espressione “accessori di legge” si aggiunga quanto segue: “, con distrazione in favore dell’avv. Luigi Diego PERIFANO dichiaratosi antistatario.” Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della integrazione così disposta.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021