Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31289 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9948-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

QUESO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5533/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 5533/12/18 dep. 12.12.2018, che su impugnazione da parte di Queso srl di avviso di accertamento per IVA, Ires, Irap anno 2009, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

La società aveva presentato all’Agenzia delle entrate istanza di interpello per la disapplicazione della normativa sulle società non operative (c.d. di comodo), che era stata respinta; avverso il provvedimento di diniego la Queso srl aveva proposto ricorso, accolto dalla CTP di Palermo, che aveva ritenuto che nell’anno di riferimento (2009) essa non era “società di comodo”.

La causa si inserisce in un contenzioso che vedeva nel merito pronunciamenti favorevoli alla società, in relazione ai quali la contribuente aveva proposto istanza di annullamento in autotutela del provvedimento, rigettata dall’Ufficio. Con la sentenza impugnata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendola congruamente motivata, e, richiamata la disciplina sulle società di comodo (L. n. 724 del 1994), ha individuato nel “marchio d’azienda” la questione rilevante nella fattispecie, che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, non avrebbe generato ricavi. Ciò in quanto, in base alla documentazione in atti, le società socie della Queso srl “risultano essere tutte società finanziarie che svolgono attività di ‘private equity’ e società che partecipano a progetti industriali. Alle società socie, a loro volta, non è consentito utilizzare beni strumentali per finalità diverse da quelle sociali”; concludendo che non possono essere condivise le argomentazioni dell’Ufficio che “sostiene che il marchio non sarebbe un bene strumentale”.

La società contribuente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4; violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta la nullità della sentenza per gravissimo e assoluto difetto di motivazione, date le argomentazioni generiche ed estranee alla fattispecie; si contesta la violazione della legge sulle società di comodo, essendo stata la Queso srl, costituita al solo scopo della gestione del marchio *****, ceduto a garanzia di somme, e quindi a beneficio delle sole parti coinvolte nell’accordo di investimento.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla società contribuente per essere l’unico motivo formulato in relazione a distinte doglianze riconducibili a diverse violazione riconducibili all’art. 360 c.p.c..

2.1.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9100 del 2015, hanno chiarito che “La circostanza che l’unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati”.

2.2. Nel caso in esame, le censure sviluppate nel ricorso sono chiaramente individuabili, poiché evidenziano nitidamente le singole doglianze relative all’interpretazione ed applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., sez. 5, 11/04/2018, n. 8915; Cass., sez. 5, 12/02/2019, n. 4053).

3. Ciò premesso, il motivo è fondato con riferimento alla nullità della sentenza, assorbita la doglianza sulla violazione di legge.

3.1. La sentenza impugnata, che contiene la succinta esposizione del fatto, e richiama correttamente la L. n. 724 del 1994, sulle società di comodo, individuando esattamente il riparto dell’onere della prova, gravante sulla società richiedente, sulla dimostrazione dei presupposti per la disapplicazione delle norme sulle società di comodo, ha poi omesso di fornire una motivazione comprensibile e adeguata sulle ragioni della decisione.

3.2. Quello che emerge dalla scarna motivazione è che le socie della società contribuente sono società finanziarie che non possono utilizzare beni strumentali, qual è il marchio.

3.3. Non si comprende quale sia il percorso argomentativo che ha portato la CTR a respingere l’appello dell’Ufficio, non potendo tale carenza essere supplita dalle informazioni reperibili nel ricorso e nel controricorso.

3.4. La motivazione della sentenza è pertanto al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).

3.5. Peraltro, come anche ammesso dal controricorrente (p. 12, ove considera un obiter dictum il passo della sentenza riferibile al rimborso dell’IVA), vi sono nella sentenza affermazioni estranee alla controversia, che attiene (come emerge dall’all. 5 al ricorso per cassazione, esaminabile dalla Corte in relazione al vizio denunciato), alla disapplicazione delle norme sulle società non operative, non avendo influenza l’accertamento dell’acquisto del marchio sul calcolo del test di operatività.

4. Il motivo va pertanto accolto, con assorbimento della doglianza sulla violazione di legge, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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