LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32553/2019 proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dall’avv. DANIELA VIGLIOTTI, del Foro di Busto Arsizio, domiciliato presso il suo studio in Gallarate, via Trombini 3;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3802/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
M.G., cittadino del *****, patrocinato dall’avv. Vigliotti, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 21.10.2019, avverso la sentenza n. 3802 del 2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 18.9.2019, con la quale la corte d’appello ha rigettato le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dal ricorrente.
Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, per aver la corte d’appello di Milano deciso la causa in base ad informazioni solo generiche e parziali relative alla situazione interna del paese d’origine del ricorrente, senza considerazione completa delle prove disponibili e senza corretto esercizio dei poteri officiosi.
In particolare, la sentenza impugnata escludeva che il ricorrente avesse diritto alle protezioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto la sua zona di provenienza, il Punjab, risultava, per sua stessa collocazione geografica, lontana dall’area degli scontri, limitrofa al confine con l’Afghanistan, e per il minor radicamento di gruppi terroristici attivi, circostanze che riteneva acquisite sulla base della consultazione del sito internet *****.
Il ricorrente addebita pertanto alla corte d’appello la violazione del dovere di cooperazione istruttoria.
RITENUTO
che:
il ricorso è inammissibile.
Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione, benchè attraverso una sommaria esposizione, del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la sola lettura del ricorso non integrata dalla lettura della sentenza, non consente una completa ricostruzione e neppure una adeguata comprensione della fattispecie sottoposta all’esame della Corte nè tanto meno della vicenda, personale e processuale, del ricorrente: si sa solo che egli proviene dal Pujab e che la sua domanda di protezione sussidiaria è stata rigettata.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021