LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 11740-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente-
contro
D.M.L., D.G.F., D.G.L., in qualità
di eredi di D.G.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA VALZANO;
– resistenti –
avverso l’ordinanza n. 20373/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 20373/2020, depositata il 28 settembre 2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate indicando il Comune di Pozzuoli quale parte in favore della quale devono essere pagate le spese del giudizio, invece che D.G.F., D.G.L. e D.M.L. quali eredi di D.G.V..
D.G.F., D.G.L. e D.M.L. quali eredi di D.G.V. propongono istanza al fine di sollecitare la correzione della indicata ordinanza, indicando nelle contribuenti le destinatarie della liquidazione delle spese del giudizio.
CONSIDERATO
che:
i ricorsi, da esaminare congiuntamente, sono ammissibili, giacché il contrasto tra l’individuazione del destinatario della liquidazione delle spese del giudizio a seguito di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza – che aveva rigettato il ricorso con condanna alle spese della ricorrente – e quanto contenuto nel dispositivo, che ha erroneamente indicato il Comune di Pozzuoli quale destinatario del pagamento delle spese processuali.
Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20373/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di Pozzuoli” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., D.M.L., quali eredi di D.G.V.”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20373/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di Pozzuoli” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., D.M.L., quali eredi di D.G.V.”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021