LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28860-2019 proposto da:
SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1608/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
Safin spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, calcolata in misura fissa, su decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli (portante la condanna al pagamento di somme dovute a seguito di concessione di prestito monetario), ha dichiarato inammissibile l’appello della società, per il decorso del termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, pur avendo la società presentato istanza di definizione D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Safin spa deposita memoria, deducendo che l’Agenzia in corso di causa ha inammissibilmente mutato il presupposto dell’avanzata pretesa tributaria, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce violazione D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 97 del 2017 e art. 327 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR dichiarato inammissibile per tardività l’appello, nonostante la presentazione di istanza di definizione delle controversie tributarie D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, che permette di cumulare l’ulteriore periodo per consentire al contribuente di valutare la possibilità di definizione agevolata delle controversie.
Il motivo è infondato.
La indicata norma (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8) prevede infatti che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.”.
La CTR ha pertanto correttamente dichiarato inammissibile l’appello, in mancanza dell’adempimento dei superiori incombenti da parte della contribuente in base alla legge citata, in quanto notificato il 22.11.2017 in relazione a sentenza della CTP depositata il 28.11.2016, non potendo tener conto, come ritenuto dalla ricorrente, dell’ulteriore termine di sei mesi ai sensi della indicata normativa.
Per usufruire della procedura di definizione delle controversie tributarie pendenti occorreva infatti presentare una domanda di definizione con relativo pagamento, della quale la ricorrente non ha invece fornito prova, mancando la copia dell’istanza e dei pagamenti.
Va sul tema ribadito che in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, comma 8, conv., con modif., in L. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata (Cass. n. 2221 del 02/02/2021).
Anche la deduzione con la quale la ricorrente rileva che la reale data di notifica non era quella indicata dalla CTR – motivo che andava in ogni caso proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4 o n. 5 – ma la diversa data del 23 novembre 2017, come risultante dalla raccomandata inviata il 23 novembre 2017 e ricevuta il 24 novembre 2017 di cui riproduce copia, è ininfluente sulla decisione di inammissibilità, in quanto in relazione a sentenza depositata il 28.11.2016 il termine ultimo per l’impugnazione alla CTR era il 27 maggio 2017, per cui in ogni caso, anche nella diversa data indicata dalla contribuente, l’appello risulta tardivo.
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 510,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021