LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8915-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
FONDAZIONE M.Z. ONLUS – RSA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14, presso lo studio dell’avvocato VALERIA CAMINADA, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA FUMAGALLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1424/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, notificato il 28.1. 2021, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione a nulla rilevando il deposito dell’atto di rinuncia presentato dall’Ufficio in prossimità dell’udienza camerale.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Fondazione M.Z. Onlus s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021