LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., richiesto d’ufficio dal Tribunale di Modena nel procedimento iscritto al RGVG n. 4175/2018 e pendente fra:
M.T.;
e G.F.;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto accogliersi il regolamento per competenza ex art. 45 c.p.c.;
sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore Bisogni Giacinto.
RILEVATO
che:
Con decreto del 4 maggio 2016 il Tribunale di Modena, su ricorso congiunto dei genitori M.T. e G.F. aveva regolato l’affidamento della figlia G.R. nata il ***** e le modalità di frequentazione con il padre;
Con ricorso dell’8 novembre 2018 M.T. ha adito il Tribunale di Modena per chiedere la modifica del predetto decreto disponendo in suo favore l’affidamento “superesclusivo” della figlia, la sospensione del diritto di visita del padre o la sua sottoposizione a modalità protette e vigilate. A sostegno di tali richieste ha allegato una serie di comportamenti violenti e inadeguati del sig. G., nei propri confronti e della figlia, determinati anche da una grave condizione di alcolismo.
Peraltro sulla base degli stessi fatti era già stato instaurato, su ricorso del P.M.M. al Tribunale per i minorenni di Bologna, un procedimento per l’adozione di eventuali provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale del padre. Nel corso di questo procedimento, il 5 novembre 2018, è stato emesso un decreto provvisorio di affidamento della bambina ai Servizi sociali del Comune di Modena. Quindi, in data 14 ottobre 2019, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso il decreto definitivo di conferma del precedente decreto provvisorio del 5 novembre 2018 e ha trasmesso gli atti relativi alla minore al Tribunale di Modena che ritenendo tale provvedimento una vera e propria dichiarazione di incompetenza ha proposto d’ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. al fine di regolare il conflitto di competenza insorto con il tribunale minorile.
Va infatti rilevato che in data 23 ottobre 2019 il Tribunale di Modena aveva già dichiarato la propria incompetenza a provvedere sul ricorso della sig.ra M. rilevando la pregressa pendenza del procedimento de potestate davanti al Tribunale minorile e non conoscendo ancora il provvedimento definitivo emesso da quest’ultimo che è pervenuto infatti presso il Tribunale modenese solo in data 6 novembre 2019.
RITENUTO
che:
La qualificazione del provvedimento del tribunale minorile del 14 ottobre 2019 come dichiarazione di incompetenza non è condivisibile. Non solo per il carattere definitivo di tale provvedimento ma anche per il contenuto proprio della competenza del Tribunale per i minorenni, secondo il dettato testuale dell’art. 38 disp. att. c.c. e cioè quella specifica e tassativa ad adottare i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nelle situazioni di grave e lesiva inadeguatezza dei comportamenti dei genitori in danno dei figli. Se è vero che una tale competenza, per l’ampiezza e varietà delle misure adottabili in relazione ai singoli casi concreti, ben può comportare la statuizione di provvedimenti che incidano sul regime di affidamento dei minori, per altro verso, resta ben chiara la volontà del legislatore di ritenere tale possibilità come meramente accessoria e correlata alla emanazione dei provvedimenti de potestate. Ciò significa pertanto che una volta conclusosi il procedimento davanti al tribunale minorile la competenza in materia di affidamento ritorna ad essere pienamente del tribunale ordinario che potrà avvalersi delle acquisizioni istruttorie del tribunale minorile proprio per rivalutare quelle statuizioni emanate dal tribunale minorile che incidono su competenze proprie del tribunale ordinario.
Nel caso in esame peraltro, in seguito alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Modena adottata con ordinanza decisa il 23 ottobre 2019 e depositata il 29 ottobre 2019, non può che ritenersi preclusa la adottabilità di un ulteriore dichiarazione di incompetenza, formulata secondo lo schema dell’art. 45 c.p.c. con l’ordinanza decisa in data 13 novembre 201 e che ha provocato il presente giudizio, perché a tale dichiarazione di incompetenza è conseguente logicamente, seppure non cronologicamente, il provvedimento implicitamente affermativo della propria competenza del tribunale minorile.
Tale provvedimento definitivo del tribunale minorile – depositato il 14 ottobre 2019, e quindi precedente alla dichiarazione di incompetenza del tribunale modenese che peraltro l’ha ricevuto, come si è detto, il 6 novembre 2019, e quindi successivamente alla propria dichiarazione di incompetenza – non può infatti che ritenersi affermativo della propria competenza e come tale inidoneo a legittimare un conflitto negativo di competenza. Ne’ un tale contenuto implicito e necessario può essere smentito dalla contestuale trasmissione degli atti che è finalizzata a trasmetterne la conoscenza al giudice istituzionalmente competente in materia di affidamento e di regolazione del diritto di visita e di frequentazione del minore. Una diversa lettura, quale quella percorsa dal Tribunale di Modena nel sollevare il conflitto negativo di competenza, finirebbe, d’altronde, per configurare le competenze attribuite dall’art. 38 disp. att. c.c. ai tribunali minorili come competenze ad emettere provvedimenti non solo qualificabili come rebus sic stantibus ma anche soggetti a una costante provvisorietà ciò che comporterebbe una sostanziale trasmissione sine die di competenza in materia di affidamento con l’effetto di sottrarre al tribunale ordinario quella generale a provvedere in tale materia così come chiaramente è affermato dall’art. 38. Laddove invece la volontà del legislatore è stata chiaramente quella di prevedere una competenza specifica e puntuale dei tribunali minorili tale da presupporre la definitiva chiusura del procedimento una volta emanato il provvedimento definitivo, emesso ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., come è avvenuto nel caso in esame.
Da ciò deriva che se la pendenza di un procedimento de potestate davanti al tribunale minorile legittima una dichiarazione di incompetenza del tribunale adito successivamente per decidere su una domanda di revisione della precedente statuizione in tema di affidamento, sino alla definizione del procedimento de potestate, tuttavia, con l’adozione del provvedimento definitivo da parte del tribunale minorile viene a cessare la possibilità di un conflitto di competenza con il giudice ordinario. Ne’ tale conflitto può trovare giustificazione nella trasmissione degli atti relativi al procedimento concluso.
Per questi motivi il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone omettersi l’indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021