Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31300 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale per i minorenni di Trieste nel procedimento iscritto al n. 463/2020 vertente tra:

C.A.G.;

e H.G.F.;

Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che chiede il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Bisogni Giacinto.

RILEVATO

che:

Con ricorso del 24 luglio 2019 C.A.G., madre della minore H.G.C.F., nata il ***** dalla relazione con H.G.F. ha adito il Tribunale per i minorenni di Trieste chiedendo di dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e di autorizzare il suo trasferimento insieme alla figlia a Santo Domingo garantendo il diritto di visita del padre.

Il Tribunale per i minorenni ha disposto, ai sensi dell’art. 333 c.c., l’affidamento della minore al Comune di Trieste con incarico al Servizio sociale di procedere alla regolazione degli incontri fra la bambina e il padre e al monitoraggio della situazione familiare prescrivendo ai genitori di rapportarsi con gli operatori del Servizio sociale e di ottemperare alle loro indicazioni.

Durante il corso del procedimento davanti al T.M. triestino C.A.G. ha adito il Tribunale civile di Trieste per ottenere un contributo mensile al mantenimento della figlia da porsi a carico del padre.

Il Tribunale di Trieste con ordinanza del 6 maggio 2020 ha declinato la propria competenza ritenendo che l’atipicità dei provvedimenti ex art. 333 c.c. di competenza del Tribunale per i minorenni consente anche l’emanazione di disposizioni sul mantenimento che assicurino la necessaria funzione assistenziale, in favore del genitore che provvede al soddisfacimento dei bisogni primari del figlio, e ciò nella logica, privilegiata dall’ordinamento, della concentrazione delle tutele. C.A.G. con istanza del 26 maggio 2020 ha quindi richiesto al Tribunale per i minorenni di Trieste l’imposizione al padre della minore di un contributo mensile di 350 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie con la previsione di una responsabilità dei nonni paterni per il pagamento di tale contributo nel caso di inadempimento del figlio.

Il Tribunale per i minorenni di Trieste con provvedimento dell’8/12 ottobre 2020 ha sollevato davanti a questa Corte conflitto negativo di competenza ritenendo che, in generale e tanto meno nel procedimento in corso, non possa ricondursi la richiesta di un provvedimento concernente il mantenimento del minore all’accertamento di una situazione di mala gestio della responsabilità genitoriale tale da giustificare provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità stessa inscindibili dalla regolazione delle questioni economiche relative al suo mantenimento. Ha ritenuto pertanto che il tenore testuale dell’art. 38 disp. att. c.c. non consente l’attrazione della competenza generale del tribunale ordinario sul mantenimento del minore a favore del tribunale per i minorenni che sia stato investito prioritariamente di una richiesta di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.

RITENUTO

che:

Il Tribunale per i minorenni di Trieste ha correttamente inquadrato il conflitto di competenza ed è pervenuto alla conclusione della non operatività di una vis attractiva della competenza sull’affidamento e il mantenimento del minore.

Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 15971 del 29 luglio 2015, n. 6249 del 31 marzo 2016, n. 23768 del 22 novembre 2016 e n. 16340 del 10 giugno 2016) secondo cui l’art. 38 disp. att. c.c. attribuisce solo competenze tassativamente individuate al tribunale per i minorenni. Pertanto la proposizione avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda concernente il contributo dell’altro genitore al mantenimento di un minore, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell’altro genitore, oltre a escludere l’attrazione al tribunale ordinario del procedimento “de potestate”, in quanto anteriormente instaurato, non determina l’attrazione della competenza relativa al mantenimento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l’oggetto della domanda, sia costituito unicamente dall’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole, poiché il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una “vis attractiva” in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole delle determinazioni assunte dal tribunale minorile.

In accoglimento del ricorso del Tribunale per i minorenni di Trieste va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale ordinario della stessa città a provvedere sulla domanda proposta da C.A.G. di imposizione al sig. H.G.F. di un contributo al mantenimento della figlia C.F..

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Trieste.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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