Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31302 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9431-2020 proposto da:

S.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE PADOVA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3350/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione, eccependosi preliminarmente l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1 e art. 72, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, poiché la composizione del collegio giudicante con la partecipazione di un giudice ausiliario, come già divisato da questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, violerebbe gli artt. 3 e 25 Cost., l’art. 102 Cost., comma 1, l’art. 106 Cost., comma 2 e l’art. 111 Cost. e sul rilievo: 1) della violazione dell’art. 158 c.p.c., poiché alla composizione del collegio avrebbe partecipato un magistrato non incardinato presso l’ufficio giudicante la cui designazione era avvenuta in base a disposizioni tabellari non approvate dal CSM; 2) della mancanza di motivazione avendo il decidente ritenuto poco credibili le informazioni rese dal richiedente senza alcuna precisazione delle ragioni poste a fondamento di detto giudizio; 3) dell’omessa motivazione su un fatto decisivo del giudizio avendo il decidente ricusato la protezione sussidiaria senza prendere posizione in ordine al fatto che aveva indotto il richiedente all’espatrio (matrimonio forzato con una parente); 4) della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, avendo il decidente ricusato la protezione umanitaria senza considerare il livello di integrazione sociale raggiunto dal richiedente nel nostro paese; 5) della violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, avendo il decidente disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito del richiedente a spese dello stato quantunque nella specie non fossero ravvisabili nel promuovere il giudizio né mala fede né colpa grave.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’eccezione di illegittimità costituzionale, oggetto di rilievo da parte di questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, pur essendo stata giudicata fondata da Corte Cost. 41 del 2021, è tuttavia priva di effetto con riguardo al presente giudizio avendo infatti la Corte dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72, convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino la Corte “fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32”, di modo che deve intendersi che la predetta declaratoria si renderà efficace solo all’esito del preconizzato riordino ordinamentale nei termini stabiliti dalla legge.

3. Il primo motivo di ricorso, come già con riferimento al caso di specie si è precisato in altra occasione, non ha fondamento, essendo consolidato l’insegnamento secondo cui il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 25 Cost. sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata. L’art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante, che possono essere determinate sia dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (Cass., Sez. III, 14/02/2000, n. 1643).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello ha invero disconosciuto che sussistessero nella specie le condizioni per far luogo al riconoscimento della protezione sussidiaria sul presupposto che, sebbene la minaccia di un danno grave possa scaturire anche dall’azione di un soggetto non statuale, nondimeno nel caso concreto lo Stato di provenienza del ricorrente si mostra in grado di assicurarne comunque la necessaria protezione.

Ne discende che il commento sulla non credibilità del ricorrente su cui si sofferma il motivo riveste in questo contesto un significato puramente esornativo non integrando una ratio decidendi autonomamente aggredibile.

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Non sussiste per vero il lamentato vizio motivazionale posto che il decidente, facendo proprie le dichiarazioni rese dal richiedente, ha preso e dato conseguentemente atto che non è per il motivo costituito dal matrimonio forzato che il richiedente si è indotto a lasciare il proprio paese, piuttosto in questa ottica rilevando il paventato timore di essere minacciato dai parenti della donna rimasta uccisa in conseguenza di un sinistro stradale di cui lo si riteneva responsabile. Onde l’allegazione in parola, asseritamente pretermessa. non è stata ignorata dal decidente, ma è stata fatta oggetto di vaglio e, conformemente alle stesse ammissioni del decidente, giudicata irrilevante.

6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Per vero il decidente, nel rigettare l’appello sul punto, ha inteso rappresentare che la prospettazione difensiva al riguardo si mostrava lacunosa nell’allegazione di idonei fattori di vulnerabilità ed in questa cornice ha pure rammentato che il mero elemento costituito dall’integrazione sociale nel paese di accoglienza non è di per sé ragione giustificativa per il riconoscimento della protezione invocata. In tal modo egli ha, da un lato, messo in rilievo che, sebbene il procedimento deroghi estesamente al principio dispositivo, tuttavia ciò non solleva il richiedente dall’onere di allegare pur sempre i fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie istanze e, dall’altro, ha fatto proprio il convincimento pure espresso dalle SS.UU. di questa Corte che la raggiunta integrazione sociale isolatamente considerata non costituisce un fatto decisivo, giudizio rispetto al quale il motivo non documenta altri indici di stabile radicamento sociale debitamente rapportati al giudice di merito.

Il motivo non censura perciò adeguatamente la ratio decidendi enunciata dal decidente e sollecita una mera rivalutazione del quadro fattuale della vicenda.

7. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

Sebbene la Corte d’Appello abbia effettivamente proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a mezzo della sentenza impugnata piuttosto che procedervi con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, ciò non immuta comunque il regime impugnatorio di legge, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, sicché va escluso che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il provvedimento che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 (Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028).

8. Il ricorso va dunque respinto.

9. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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