Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31305 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13253-2020 proposto da:

A.V., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ***** SEZ. *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5082/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo:1) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), e precisamente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, avendo il decidente ricusato il riconoscimento della misura reclamata sul presupposto della ritenuta inattendibilità del richiedente e ciò senza considerare le prove documentali offerte in cognizione e senza indagare se le tradizioni locali contemplano forme di giustizia privata, come quella a cui si sarebbe sottratto il richiedente incolpato della morte di uno zio e per questo condannato a morte dal re del villaggio; 2) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e precisamente del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, avendo il decidente ricusato il riconoscimento della misura reclamata senza operare alcun riferimento al funzionamento del sistema giudiziario e sanitario del paese di provenienza (Nigeria) e senza valutarne la situazione politica interna; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo, nonché della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), all’art. 8 CEDU, e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria senza indagare le tradizioni locali, senza valutare la situazione interna del paese di provenienza, senza offrire alcuna motivazione circa il raggiunto livello di integrazione sociale e senza considerare il vissuto del richiedente durante la sua permanenza nel paese di transito (Libia).

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini di partecipare all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.ù

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato essendo stabile convinzione di questa Corte che il dovere di cooperazione istruttoria, da attivarsi in relazione alle fattispecie previste dal, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), presuppone la credibilità del richiedente (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10286), sicché, fermo che il giudizio al riguardo espresso dal decidente, che ha negato la circostanza in considerazione della genericità, contraddittorietà e mutevolezza delle dichiarazioni del richiedente, non è oggetto qui di impugnazione, la lamentata violazione non è ravvisabile per non aver approfondito l’istruttoria in ordine alle tradizioni locali, siccome non è del pari censurabile il lamentato omesso esame dei documenti offerti in cognizione, smentito dalle considerazioni che si leggono a pag. 11 della sentenza e non altrimenti scrutinabile non essendo indicati quali altre fonti documentali – sempreché, ben’inteso, siano idonee a rappresentare fatti decisivi per il giudizio – non siano state esaminate.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché è assorbente in senso preclusivo la circostanza riferita dal decidente – e non oggetto di censura – che “il richiedente nelle audizioni innanzi alla commissione territoriale e al giudice di primo grado non ha mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio”, sicché la lagnanza introduce nel giudizio un profilo di valutazione estraneo al suo pregresso svolgimento e come tale non prospettabile avanti a questa Corte.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché, fermo che le sporadiche prestazioni lavorative retribuite di cui ha riferito il richiedente non integrano, notoriamente, circostanza di per sé sola dirimente ai fini del giudizio in questione né costituiscono “decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale” altrimenti valutabili, il giudizio negativo declinato al riguardo dal decidente, allorché sottolinea la mancata rappresentazione di “alcuna situazione di vulnerabilità”, evidenzia la lacunosità che infirma l’istanza, di modo che le censure, non interloquendo sul punto, si rivelano estranee alla ratio decidendi e sollecitano, comunque, l’attenzione su aspetti della vicenda estranei alla pregressa cognizione di merito.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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