Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31306 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13360-2020 proposto da:

A.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCA I URA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal ricorrente avverso il decreto collegiale con cui il Tribunale di Venezia, chiesto di riconoscere la protezione internazionale e la protezione umanitaria, aveva respinto, tra l’altro l’istanza relativa a quest’ultima e ciò sul rilievo che, dovendo ritenersi applicabile nella specie il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, – malgrado esso nel testo antevigente alle modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 2, lett. b), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, non lo prevedesse – e dovesse perciò ritenersi escluso l’appello, essendo possibile solo il ricorso per cassazione.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, inteso a perorare la praticabilità dell’appello in relazione alle sole pronunce in materia di protezione umanitaria che si sottrarrebbero perciò all’applicabilità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, nel testo antevigente alle richiamate modifiche, non ha pregio alcuno.

In linea generale, in considerazione del rito con cui è stato trattato e definito il giudizio di prima istanza si rivela infatti assorbente della doglianza rassegnata, il principio in ragione del quale “l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice”(Cass., Sez. III, 23/10/2020, n. 23390).

Essendo stata la domanda, anche quella di protezione umanitaria, introdotta, trattata e definita nelle forme previste dal rito di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis – che non prevede l’appello avverso il decreto del tribunale, ma solo il ricorso per cassazione – rettamente la Corte d’Appello ha negato l’esperibilità del gravame avanti a sé dichiarandone l’inammissibilità.

3. Più in dettaglio va poi osservato, sul rilievo che nella specie il richiedente aveva cumulato nel medesimo giudizio tanto la domanda di protezione internazionale che quella di protezione umanitaria, che “anche prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale (“status di rifugiato” e protezione sussidiaria) e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281-nonies c.p.c., ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo” (Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13575), con l’intuitiva conseguenza che anche sotto questa angolazione il provvedimento impugnato si sottrae alle ragioni di critica esternate con il motivo.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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