LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13499-2020 proposto da:
S.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROIEZIONE INTERNAZIONALE *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4936/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché del vizio di motivazione illogica e contraddittorio, avendo il decidente denegato il riconoscimento delle misure richieste senza far uso dei poteri di istruzione officiosi, pur ammettendo che la situazione interna del paese di provenienza sia resa instabile dalla minaccia terroristica e sia interessata da varie forme di abusi e violenze; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché del vizio di motivazione illogica e contraddittoria avendo il decidente ricusato la protezione umanitaria in difetto di una comprovata compromissione dei diritti umani fondamentali, malgrado le condizioni di povertà del paese di provenienza e le vicissitudini del richiedente nel paese di transito.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è infondato posto, da un lato, che la minaccia terroristica risulta localizzata nelle aree nord-orientali del paese di provenienza, onde non è interessata – risultando con ciò smentita la prima allegazione – l’area geografica da cui proviene il richiedente sita nel sud del paese (Edo State), ove le tensioni sociali e gli atti di violenza pur presenti non assumono l’intensità della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno, di modo che non ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); vero, dall’altro, che il responso così esternato, lungi dall’obliterare la norma di indirizzo richiamata, è frutto di approfondita e ragionata consultazione delle fonti informative disponibili a livello internazionale, rendendosi perciò la censura inconferente.
3. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, posto, da un lato, che, a fronte del decisivo e non controvertibile rilievo operato dal decidente circa il difetto, nella specie, di una comprovata compromissione dei diritti umani fondamentali, il richiamo alle condizioni del paese di provenienza non evoca un tertium comparationis rilevante ai fini del giudizio – onde non sussiste il lamentato vizio processuale -; e ciò, segnatamente perché “da valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass., Sez. VI-I, 3/04/2019, n. 9304); vero dall’altro, che pur se il vissuto del richiedente nel paese di tran sito non possa a priori reputarsi privo di conferenza ai fini del giudizio, nondimeno ciò non solleva il richiedente dall’onere di allegazione e, fin’anco, dal ragionevole sforzo di provare i fatti rappresentativi della domanda – qui peraltro rimasto inevaso -, poiché, dato che “il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani” (Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28781).
4. Risultando, dunque, infondato il ricorso va dunque respinto.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021