LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13116/2018 proposto da:
S.E., in proprio e quale procuratore speciale di S.G., S.P., e quale legale rappresentante di Valeron s.r.l. in concordato preventivo, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato Manasse Donatella, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Banco Bpm S.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Donatello, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Villa Pizzi Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mengoni Stefano;
controricorrente –
e contro
Cassa Raiffeisen Schlern Rosengarten Soc. Coop., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pomezia, n. 44, presso lo studio dell’avvocato Farallo Piero, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Musto Umberto;
– controricorrente –
e contro
genzia Delle Entrate; Beghini Costruzioni in acciaio S.r.l., Eurocomponents S.p.a.; Geometal S.r.l.; Officina R. di R.M. & C S.n.c.; Villa Avisio S.r.l. di T.G. & C.
S.n.c.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 34/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1) S.E., in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli G. e P. e quale legale rappresentate della Valeron S.r.l. in concordato preventivo, impugna, con atto affidato a sette motivi, la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 34 del 06/02/2018, che ha confermato integralmente quella del Tribunale della stessa sede, di rigetto delle tre distinte opposizioni all’esecuzione, con connesse domande risarcitorie, proposte nell’ambito di tre diverse procedure esecutive nei confronti della Valeron S.r.l. e, quindi, riunite in un’unica procedura esecutiva, con conseguente unicità anche della sentenza conclusiva dei giudizi di opposizione esecutiva.
1.1) Le vicende di merito traevano origine da un contratto di mutuo stipulato dalla Valeron S.r.l. con la Banca popolare di Verona, poi divenuta Banco popolare Società cooperativa quindi Banco BPM S.p.a., per la costruzione di un albergo in *****, e da un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti della Valeron S.r.l. dalla Cassa Raiffeisen di Nova Levante ora Raiffeisen Schlern Rosengarten. 2) Resistono con separati controricorsi la Banco BMP S.p.a. e la Cooperativa Raiffeisen Schlern-Rosengarten. 2.1) L’Agenzia delle Entrate, la Beghini Costruzioni in acciaio S.r.l., la Eurocomponents S.p.a., la Geometal S.r.l., la Officina R. di R.M. & C. S.n.c., la Villa Avisio S.r.l. di T.G. & C S.n.c. sono rimaste intimate.
3) Non sono state depositate memorie.
3.1) Il P.G. non ha presentato conclusioni.
4) All’esito dell’adunanza del 26 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5) Il ricorso, articolato su sette distinti motivi, censura come segue la sentenza d’appello.
6) Il primo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 168 e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente l’interesse della Valeron S.r.l. a proporre e coltivare l’opposizione all’esecuzione.
6.1) Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello di Trento non ha affermato che la Valeron S.r.l. era priva di legittimazione ad agire, ovvero non fosse titolare dell’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ma ha – condividendo sul punto l’affermazione del Tribunale – rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva, con due distinte ordinanze, in data 9 e 15 aprile 2013, sospeso le esecuzioni immobiliari nei confronti della detta società, con la conseguenza che la stessa non poteva in concreto agire in via di opposizione all’esecuzione immobiliare in quanto questa era sospesa. La sentenza in scrutinio afferma, invero, che “l’opposizione all’esecuzione trova la sua ragion d’essere nella pendenza di un procedimento esecutivo in corso e che possa concludersi con la vendita dei beni sui quali è caduto il pignoramento, pendenza e conclusione in concreto da escludersi, stante, appunto, la declaratoria di improcedibilità del processo esecutivo nei confronti della Valeron S.r.l.”.
6.2) Il motivo all’esame non coglie, pertanto, la ragione decisoria della sentenza sul punto.
7) Il secondo motivo del ricorso del S. deduce, testualmente: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5”.
7.1) Il detto mezzo è nella sua prima parte, impropriamente formulato, in quanto richiama la precedente dizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente fino alla seconda metà dell’anno 2012 (si veda del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134 e che ha riformulato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed è applicabile alle sentenze, quale quella qui impugnata, pubblicate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.).
7.2) Nell’esaminarlo laddove esso è adeguatamente formulato, ossia con riferimento all’attuale espressione normativa dell’art. 36, comma 1, n. 5, il Collegio lo ritiene inammissibile, in quanto esso pretende di far valere un vizio di omesso esame, con riferimento ancora all’interesse ad agire della Valeron S.r.l., ma risulta apodittico e puramente strumentale all’individuazione di un’ulteriore e insussistente ragione di censura, giusta quanto esposto con riferimento al primo motivo di ricorso e, inoltre, deduce un omesso esame del tutto insussistente, in quanto le statuizioni di primo e secondo grado sono del tutto coincidenti e non viene addotto alcun elemento fattuale diverso da quelli già oggetto di cognizione giudiziale nel merito, con conseguente formarsi di sentenza cd. doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.
8) Il terzo motivo di ricorso afferma falsa applicazione di norme di diritto in materia di prescrizione, e segnatamente dell’azione risarcitoria.
Il motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2946 c.c., in quanto la Corte di Appello ha, condividendo la tesi del Tribunale, ritenuto che la prescrizione dell’azione di risarcimento per l’indebita segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia da parte della banca mutuante si era prescritta in cinque anni con riferimento ai garanti S.E., G. e P..
8.1) Il detto mezzo è infondato, in quanto l’affermazione della Corte territoriale è logica ed esaustiva, poiché fondata sull’accertamento dell’essere la parte contrattuale (nel contratto di mutuo) la sola Valeron S.r.l. e non risultando che i garanti (terzi datori d’ipoteca) S. abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione prima dell’anno 2015, mentre il termine quinquennale dell’illecito, extracontrattuale, nei loro confronti decorreva dal 2007, anno in cui S.E. inviò una missiva alla Banca mutuante nella quale lamentava l’errata segnalazione nell’anno 2006 alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia.
Giova sul punto evidenziare che la segnalazione dei rischi alla Banca d’Italia suppone che vi sia un rapporto di credito con una banca (in tema si veda: Cass. n. 03130 del 09/02/2021 Rv. 660592-01), il che, nella specie, è incontestato che sussistesse con la sola società a responsabilità limitata Valeron, avente propria personalità giuridica e non anche con i garanti fratelli S..
9) Il quarto motivo deduce testualmente “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5”.
9.1) Il quarto mezzo è relativo alla segnalazione alla Centrale dei rischi, concernente la Valeron S.r.l. e deduce un omesso esame.
9.2) Il mezzo è inammissibile, giusta quanto già rilevato con riferimento alla sua formulazione (si veda l’argomentazione decisoria relativa al secondo motivo di ricorso), nonché in quanto le statuizioni di primo e secondo grado sono del tutto coincidenti e non viene addotto alcun elemento fattuale diverso da quelli già oggetto di cognizione giudiziale, con conseguente formarsi di sentenza cd. doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.
Il motivo e’, inoltre, infondato, in quanto la Corte territoriale -anche in questo caso condividendo la motivazione del Tribunale – ha affermato che non fu la segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia a determinare la mancata erogazione di credito in favore della Valeron S.r.l., dato che questa continuò a ricevere fondi, ad esempio dalla Banca Raiffeisen di Nova Levante (ora Schlern Rosengarten), e, in ogni caso, la società risultava già di per sé inadempiente nei confronti di diversi appaltatori (in particolare, nei confronti della Beghini S.r.l. già dall’anno 2006), “cosicché è da escludere che la segnalazione alla Centrale dei rischi avesse davvero pregiudicato alla Valeron S.r.L. l’accesso al credito”, (pag. 19 e 20 della sentenza d’appello). A tanto consegue che la prospettazione censoria della parte ricorrente non incide sulla statuizione decisoria della Corte di merito.
10) Il quinto motivo di ricorso afferma: “falsa applicazione di norme di diritto: applicazione delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto di mutuo con Banco BMP circa il pagamento di interessi secondo il metodo cd. alla francese con generazione dell’anatocismo in luogo dell’applicazione degli artt. 1283 – 1346 c.c., nonché degli artt. 1284 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
10.1) Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto, a fronte di un’intitolazione di notevole complessità si riduce ad una sola facciata, omettendo, pertanto, di specificare adeguatamente per quali ragioni l’adozione del metodo cd. alla francese producesse anatocismo, limitandosi in conclusione a ribadire l’errore dei giudici di merito consistente nella mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio.
A fronte di ciò la sentenza d’appello afferma che lo stesso consulente di parte della parte qui ricorrente non aveva rilevato alcunché in punto di anatocismo e che, in ogni caso, il Tribunale aveva, con ampia motivazione, affermato che l’applicazione del metodo cd. alla francese non comporta di per sé anatocismo, in quanto “gli interessi vengono calcolati volta per volta sulla quota residua di capitale e non già anche sugli interessi”.
10.2) Il mezzo e’, comunque, infondato in quanto adduce alcun concreto appiglio idoneo a sostenere l’assunto che a seguito dell’adozione del detto metodo di calcolo degli interessi sia stato eluso, come invero esclude la Corte d’Appello, il divieto di anatocismo.
11) Il sesto mezzo è così, ancora testualmente, formulato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5”.
11.1) Vale, in relazione all’inidonea formulazione quanto già affermato sui motivi secondo e quarto, dovendosi ribadire che il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione non ha più il suo referente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo (Sez. U. n. 08053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01 e Rv. 629831 – 01).
11.2) Ciò posto il Collegio non può che rilevare che il sesto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in relazione a elementi fattuali (quali la richiesta di adempimento da parte della Raiffeisen in quindici anziché in trenta giorni) tutti anteriori al rilascio del decreto ingiuntivo in favore della Cassa Raiffeisen Nova Levante.
11.3) Il motivo, così proposto, è inammissibile laddove tenta di rimettere in discussione fatti coperti dalla preclusione pro iudicato o da giudicato, vera e propria, a seconda della tesi propugnata in dottrina alla quale si intenda aderire, formatasi a seguito della mancata opposizione, ammessa dallo stesso S.E., al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Raiffeisen Schlern Rosengarten. Sul punto la sentenza d’appello richiama ampia e stabile giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione ed intende assicurare continuità (Cass. n. 22465 del 24/09/2018 Rv. 650583 – 01; Cass. n. 28318 del 28/11/2017 Rv. 646711 – 01). In particolare, si ribadisce che il passaggio in giudicato del decreto monitorio, per mancata opposizione, ha riguardato anche i presupposti, di fatto e di diritto, sulla cui base era stato chiesto e ottenuto il provvedimento d’ingiunzione (da ultimo, ma quale espressione di un orientamento risalente, ed oramai costante, si vedano: Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241 – 01 “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione”, in precedenza Cass. n. 11641 del 21/11/1197 e ancora prima Cass. n. 02561 del 20/10/1966).
12) Il settimo mezzo, ancora così formulato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5”.
12.1) Il motivo deduce ancora un omesso esame di fatto decisivo con riferimento alle prove testimoniali, o meglio, alla loro mancata ammissione: è inammissibile sia perché non ne riporta il capitolato istruttorio, sia perché la Corte di Appello, come già il Tribunale, con ampia ed esaustiva motivazione, ne ha affermato la genericità e comunque l’irrilevanza ai fini del decidere: sul punto, si veda, in particolare, quanto è a leggersi alle pagg. 20 (“Le prove richieste sul punto, oltre che sostanzialmente generiche in quanto si vorrebbe provare di avere richiesto ad alcuni istituti di credito fra l’estate 2006 e la primavera 2007 un mutuo, senza alcuna indicazione né di importo, né di condizioni, né di garanzie offerte, sono in concreto superflue…” e 25 (“esse, per la parte in cui non vertevano su fatti pacifici ed incontestati, erano affette da genericità sia in relazione all’ambito temporale cui si riferivano (peraltro anche in contrasto con i dati documentali di cui s’e’ detto) sia in relazione alle richieste di credito che effettivamente sarebbero state avanzate (importo, modalità di erogazione e di rimborso, garanzie offerte ecc.) ed erano comunque superflue…).
13) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di fattispecie di inammissibilità, anche di carattere testuale, con riferimento all’individuazione dei motivi, e di infondatezza, deve essere rigettato.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nei confronti di entrambe le controparti e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.
15) Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 18.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge in favore di ciascuna controparte costituita.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021