LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6176/2015 proposto da:
D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22928/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. D.M.D. ha impugnato per cassazione la sentenza 4.9.2014 n. 22928 del Giudice di pace di Roma, la quale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti del suddetto D.M.D..
E’ impossibile per questa Corte esporre ulteriori fatti di causa, in quanto l’esposizione di essi manca sia nella sentenza impugnata, sia nel ricorso.
2. Il ricorso è fondato su 4 motivi (la cui numerazione è errata: il n. 2 è ripetuto due volte), e ad esso ha resistito la Banca Monte dei Paschi con controricorso illustrato da memoria.
La causa, assegnata alla Sezione Tributaria di questa Corte e fissata per la discussione nell’adunanza camerale del 5 novembre 2020, è stata in quella sede rimessa al presidente titolare, per l’assegnazione alla Sezione di questa Corte tabellarmente competente ratione materiae.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto esso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
Il ricorso, infatti, si apre con le seguenti parole: “Così l’impugnata sentenza riassume lo svolgimento del giudizio: “Segue la trascrizione, virgolettata ed in corsivo, di un testo che però vanamente si cercherebbe nella sentenza 22928/14 del Giudice di pace di Roma.
1.1. Ne’ il testo che compare alle pp. 1-2 del ricorso, anche a prescindere dal fatto che esso non compare nella sentenza impugnata, consente di conoscere in modo esaustivo e chiaro i fatti di causa.
Da esso, infatti, parrebbe doversi desumere – ammesso che si tratti dei fatti oggetto del presente giudizio, data la serialità di ricorsi analoghi proposti da D.M.D.: ma di ciò si dirà meglio più oltre – che D.M.D. iniziò un’esecuzione forzata (nei confronti non si sa di chi) nelle forme del pignoramento presso terzi; che il giudice dell’esecuzione il 18.10.2007 pronunciò un’ordinanza di assegnazione dell’importo di Euro 240 a carico del terzo pignorato (Banca Monte dei Paschi di Siena); che 27 giorni dopo D.M.D. notificò al terzo pignorato atto di precetto e pignoramento presso terzi per la riscossione coattiva del suddetto credito, lievitato nel frattempo a 590,24 Euro (non è dato sapere per quali ragioni e con quali criteri); che la Banca Monte dei Paschi, dopo avere pagato con assegno circolare la somma di Euro 247,37, propose opposizione all’esecuzione (il ricorso non riferisce per quali ragioni).
Una esposizione, dunque, gravemente carente, in quanto non riferisce né quali argomenti furono dedotti dall’opponente a fondamento dell’opposizione; né per quali ragioni o in base a quale principio giuridico il credito vantato da D.M.D. pote’ raddoppiare in 27 giorni (quanti ne intercorsero tra l’ordinanza di assegnazione e la notifica del precetto alla Banca Monte dei Paschi).
2. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
3. Il ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, deve inoltre essere condannato al pagamento in favore della controparte della sanzione privata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 3, per tre indipendenti ragioni.
3.1. La prima ragione è che il ricorrente ha proposto un ricorso manifestamente irrispettoso dei criteri di redazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 3: e già tale condotta sarebbe di per sé indice di colpa grave, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, dal momento che scrivere correttamente un ricorso per cassazione è una prestazione esigibile e dovuta dall’avvocato cassazionista medio, di cui all’art. 1176 c.c., comma 2.
3.2. La seconda ragione è che l’odierno ricorrente (di professione avvocato) risulta avere proposto dinanzi a questa Corte, tra il 2015 ed il 2020, non meno di 32 ricorsi aventi ad oggetto fattispecie identiche od analoghe a quella sopra descritta. Di questi, 21 sono stati proposti col ministero del medesimo difensore che ha proposto il ricorso oggi in esame.
Uno di questi ricorsi è stato dichiarato improcedibile, quattro rigettati e i restanti 16 sono stati tutti dichiarati inammissibili per ragioni procedurali, sovente coincidenti con quella (violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3) sottesa dalla presente decisione (vedansi, in particolare, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18011 del 28.8.2020; Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 26.5.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 17681 del 2.7.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12878 del 15.5.2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17115 del 28.6.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19986 del 10.8.2017).
Il ricorrente, dunque, continua a sottoporre questioni a questa Corte con forme già reiteratamente reputate inammissibili, e con contenuti già reiteratamente reputati infondati: e lo fa ponendo in non cale una giurisprudenza ormai risalente, consolidata, e che lo riguarda in prima persona.
Una condotta, dunque, che palesa ben più d’una colpa grave, ma tracima nella mala fede: nessuna persona di normale avvedutezza, infatti, continuerebbe a proporre ricorsi – od a non desistere da impugnazioni – già reiteratamente reputati inammissibili od infondati.
3.3. La terza ragione è che la condotta tenuta dall’odierno ricorrente integra gli estremi di un abuso del processo.
Quasi tutti i suddetti ricorsi avevano ad oggetto identiche vicende, in cui un creditore pignora il credito vantato dal proprio debitore nei confronti di una banca, e quindi – ottenuta l’assegnazione – procede, o minaccia di procedere, in via esecutiva contro la banca terza pignorata, nelle more dell’adempimento spontaneo da parte di quest’ultima (adempimento spontaneo peraltro sempre puntualmente posto in essere nel volgere di un limitato spazio temporale), in ogni caso pretendendo il pagamento di spese ed oneri ulteriori.
Controversie, dunque, nelle quali se seriale non è il fatto che le genera, seriale è il “metodo” che le accomuna, il quale si si caratterizza per la costante pretesa di ottenere l’incremento dell’importo di crediti non contestati nella loro esistenza e nella misura del capitale dovuto, sulla base dell’utilizzazione di strumenti processuali e stragiudiziali senza la dovuta corretta, franca e leale cooperazione con il debitore, volta anche a non aggravare la posizione di quest’ultimo, il che integra, a giudizio del Collegio, un evidente abuso del processo, come già affermato da questa Corte in fattispecie simile (Sez. 3 -, Sentenza n. 7409 del 17/03/2021, Rv. 661005 – 01).
3.4. Resta solo da aggiungere come, per i fini di cui alla suddetta norma, nulla rilevi che la condotta colposa nella introduzione della lite possa o debba essere ascritta alla parte, al suo difensore o ad entrambi. E, infatti, quand’anche una improvvida scelta processuale sia in tesi ascrivibile all’avvocato e non alla parte da lui assistita, quest’ultima è comunque tenuta al risarcimento del danno od al pagamento della “sanzione privata” di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore della controparte, in quanto nei confronti di quest’ultima il ricorrente risponde dell’operato del proprio avvocato ai sensi dell’art. 2049 c.c..
3.5. Per quanto attiene la misura della condanna, reputa il Collegio giudicante che essa deve essere determinata tenendo conto:
a) della gravità della colpa manifestata dal ricorrente, consistita nel non intelligere quod omnes intelligunt;
b) della pertinacia e pervicacia nella reiterazione di condotte processualmente abusive;
c) nella ratio dell’art. 96 c.p.c., comma 3, che – costituendo una sanzione privata – di tutte le sanzioni mutua anche la duplice funzione: retribuire l’illecito, ma anche prevenirne di ulteriori: con la conseguenza che una condanna tenue non potrebbe avere alcuna reale funzione di deterrenza. Alla luce di tali criteri, reputa il collegio che il ricorrente debba essere condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della controparte della somma di Euro 10.000 (diecimila), oltre interessi nella misura legale dalla data della presente ordinanza.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna D.M.D. alla rifusione in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 900, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. n. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) condanna D.M.D. al pagamento in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di Euro 10.000 ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021