Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.31318 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6251 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

D.M.D., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Mauro Longo, (C.F.:

LNGMRA66R01H501X);

– ricorrente –

nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura L.L., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Luisa Ranucci, (C.F.: RNCLSU64T60L117I);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 549/2015, depositata in data 12 gennaio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad un processo di esecuzione forzata minacciato e promosso nei suoi confronti da D.M.D. sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati emessa all’esito di un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la qualità di terzo pignorato.

L’opposizione è stata accolta dal giudice di Pace di Roma, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma ha confermato nel merito la decisione di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale della banca opposta, ha condannato l’opponente al pagamento delle spese del primo grado del giudizio.

Ricorre il D.M., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U., Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

L’esposizione in questione viene infatti effettuata con un assunto espresso richiamo a quello della sentenza impugnata, la cui trascrizione però non risulta affatto fedele; anzi, sembrerebbe addirittura riprodotto lo svolgimento del processo relativo a una diversa vicenda, il che non garantisce alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

2. A solo scopo di completezza espositiva, è opportuno precisare che, per quello che è possibile evincere dalla lacunosa esposizione dei fatti di cui al ricorso, le singole censure avanzate dal ricorrente non potrebbero in nessun caso trovare accoglimento.

Sono infatti manifestamente infondati:

sia il primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 615,617 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” e si sostiene che la domanda andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, in quanto tale, andava dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta: si tratta infatti senz’altro di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come correttamente statuito dal Tribunale di Roma, avendo la banca contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;

sia il secondo motivo, con il quale si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 553,474,479, c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” e che peraltro non sembra neanche cogliere in modo adeguato l’effettiva ratio decidendi, dal momento che la sentenza impugnata è conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui “l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018; da ultimo: Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 15436 e n. 15443 del 21/07/2020; è appena il caso di ribadire che, come espressamente e ripetutamente chiarito nei suddetti precedenti, gli esposti principi di diritto non sono in contrasto, ma costituiscono mera specificazione di quelli affermati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 – 01, e che si tratta di un indirizzo ormai consolidato di questa Corte): nella specie, il tribunale ha accertato che l’integrale pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo (il quale del resto prevedeva espressamente il pagamento nel termine di venti giorni dalla sua notificazione) è intervenuto addirittura con un assegno circolare, inviato al creditore sei giorni dopo la notifica di detto titolo, avvenuta unitamente all’atto di precetto, assegno incassato dal creditore, con la conseguenza che correttamente – sulla base dei principi appena esposti – è stato escluso che il terzo stesso fosse tenuto a pagare anche le spese di precetto; sia il terzo motivo, con il quale si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” e si sostiene che avrebbe dovuto essere disposta la compensazione delle spese di lite nel giudizio di merito, per la complessità delle questioni trattate: il tribunale ha infatti correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., in base al quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza); non vi è dubbio che la soccombenza della parte opposta sia stata nella specie integrale e, del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Il ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, deve inoltre essere condannato al pagamento in favore della controparte della sanzione privata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 3, per tre indipendenti ragioni.

La prima ragione è che il ricorrente ha proposto un ricorso manifestamente irrispettoso dei criteri di redazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 3: e già tale condotta sarebbe di per sé indice di colpa grave, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, dal momento che formulare correttamente un ricorso per cassazione è una prestazione esigibile e dovuta dall’avvocato cassazionista medio, di cui all’art. 1176 c.c., comma 2.

La seconda ragione è che l’odierno ricorrente (di professione avvocato) risulta avere proposto dinanzi a questa Corte, tra il 2015 ed il 2020, non meno di 32 ricorsi aventi ad oggetto fattispecie identiche od analoghe a quella sopra descritta. Di questi, 21 sono stati proposti col ministero del medesimo difensore che ha proposto il ricorso oggi in esame.

Uno di questi ricorsi è stato dichiarato improcedibile, quattro rigettati e i restanti 16 sono stati tutti dichiarati inammissibili per ragioni procedurali, sovente coincidenti con quella (violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3) sottesa dalla presente decisione (vedasi, in particolare, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18011 del 28.8.2020; Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 26.5.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 17681 del 2.7.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12878 del 15.5.2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17115 del 28.6.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19986 del 10.8.2017).

Il ricorrente, dunque, continua a sottoporre questioni a questa Corte con forme già reiteratamente reputate inammissibili, e con contenuti già reiteratamente reputati infondati: e lo fa ponendo in non cale una giurisprudenza ormai risalente, consolidata, e che lo riguarda in prima persona.

Una condotta, dunque, che palesa ben più d’una colpa grave, ma tracima nella mala fede: nessuna persona di normale avvedutezza, infatti, continuerebbe a proporre ricorsi – od a non desistere da impugnazioni – già reiteratamente reputati inammissibili od infondati.

La terza ragione è che la condotta tenuta dall’odierno ricorrente integra gli estremi di un abuso del processo.

Quasi tutti i suddetti ricorsi avevano ad oggetto identiche vicende, in cui un creditore pignora il credito vantato dal proprio debitore nei confronti di una banca, e quindi – ottenuta l’assegnazione – procede, o minaccia di procedere, in via esecutiva contro la banca terza pignorata, nelle more dell’adempimento spontaneo da parte di quest’ultima (adempimento spontaneo peraltro sempre puntualmente posto in essere nel volgere di un limitato spazio temporale), in ogni caso pretendendo il pagamento di spese ed oneri ulteriori.

Controversie, dunque, nelle quali se seriale non è il fatto che le genera, seriale è il “metodo” che le accomuna, il quale si caratterizza per la costante pretesa di ottenere l’incremento dell’importo di crediti non contestati nella loro esistenza e nella misura del capitale dovuto, sulla base dell’utilizzazione di strumenti processuali e stragiudiziali senza la dovuta corretta, franca e leale cooperazione con il debitore, volta anche a non aggravare la posizione di quest’ultimo, il che integra, a giudizio del collegio, un evidente abuso del processo, come già affermato da questa Corte in fattispecie simile (Sez. 3, Sentenza n. 7409 del 17/03/2021, Rv. 661005 – 01).

Resta solo da aggiungere come, per i fini di cui alla suddetta norma, nulla rilevi che la condotta colposa nella introduzione della lite possa o debba essere ascritta alla parte, al suo difensore o ad entrambi. E, infatti, quand’anche una improvvida scelta processuale sia in tesi ascrivibile all’avvocato e non alla parte da lui assistita, quest’ultima è comunque tenuta al risarcimento del danno od al pagamento della “sanzione privata” di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore della controparte, in quanto nei confronti di quest’ultima il ricorrente risponde dell’operato del proprio avvocato ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Per quanto attiene la misura della condanna, reputa il Collegio giudicante che essa deve essere determinata tenendo conto:

a) della gravità della colpa manifestata dal ricorrente, consistita nel non intelligere quod omnes intelligunt;

b) della pertinacia e pervicacia nella reiterazione di condotte processualmente abusive;

c) nella ratio dell’art. 96 c.p.c., comma 3, che – costituendo una sanzione privata – di tutte le sanzioni mutua anche la duplice funzione: retribuire l’illecito, ma anche prevenirne di ulteriori: con la conseguenza che una condanna tenue non potrebbe avere alcuna reale funzione di deterrenza.

Alla luce di tali criteri, reputa il collegio che il ricorrente debba essere condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della controparte della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre interessi nella misura legale dalla data della presente ordinanza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;

– condanna il ricorrente a pagare in favore della società controricorrente l’importo di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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