LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29909/2019 proposto da:
J.O., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FERRANTE;
– ricorrenti –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 2002/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. J.O.P., cittadino del *****, ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2002/2019 pubblicata il 17/09/2019.
La Corte ha ritenuto:
a) non credibile il racconto del richiedente;
a) infondata la domanda di riconoscimento di status di rifugiato mancando gli estremi per la sussistenza di atti persecutori;
b) infondata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria mancando nel paese d’origine una violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
c) infondata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria non sussistendo i gravi motivi atti a giustificare tale misura;
Il Ministero dell’Interno non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5,6,14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, L. 4 agosto 1955, n. 848 e art. 3 CEDU”. Si duole del fatto che la Corte d’appello avrebbe considerato, quale unica questione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la condizione personale del richiedente, prescindendo dunque da un giudizio che tenesse conto delle condizioni presenti nel paese d’origine, violando in tal modo il dovere di cooperazione istruttoria.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 3 CEDU e L. 4 agosto 1955, in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3, con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Il ricorrente lamenta la scorretta interpretazione da parte dei giudici di merito della nozione di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
3. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto l’esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo.
Il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile. Infatti dal ricorso non si riesce neanche a ricostruire i motivi per cui è fuggito dal suo Paese di origine e quali sono le motivazioni per cui chiede la protezione internazionale. I motivi sono generici.
4. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
4.1. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021