LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27272/2019 proposto da:
SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIA GALASSI;
– ricorrente –
contro
M.G., V.F., VA.SA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO, 22, presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato ITALO MARIANO SIGNORE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 383/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 3234/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’Appello di Lecce confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con la quale era stata accolta la domanda proposta da M.G., Va.Sa., V.F. nei confronti della S.T.P. Brindisi s.p.a. volta a conseguirne la condanna al risarcimento del danno da usura psicofisica.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società sulla base di quattro motivo resistiti con controricorso dalle parti intimate.
CONSIDERATO
che la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, con il quale dichiarano di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo.
che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza – anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c. cit., comma 1) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass.n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008); oltre che le somme del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 3638/16, n. 23175/15);
che l’adesione dei lavoratori alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c. cit., comma 4).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021