Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31327 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18957/2019 proposto da:

L.V., N.V., P.A.F., PO.VA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI n. 66, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1583/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 4027/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

che 1. con sentenza n. 1583/2019 la Corte d’appello di Roma, ha respinto il reclamo proposto da L.V., L.A.M., Po.Va., P.A.F. e N.V. avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa in sede di opposizione all’ordinanza di reiezione del ricorso proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, inteso all’accertamento della illegittimità dei licenziamenti intimati da Almaviva Contact s.p.a. all’esito di procedura collettiva attivata ai sensi della L. n. 223;

per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso da L.V., Po.Va., P.A.F. e N.V. sulla base di sei motivi, la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; è stata depositata memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto che i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare potessero essere comunicati nella dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo; evidenzia che tale individuazione era avvenuta mediante la comunicazione di criteri di scelta diversi da quelli legali, prima ancora dell’accordo sindacale che condividesse tale scelta;

2. con il secondo motivo di ricorso denunzia falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la completezza e legittimità della dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo; il giudice di appello aveva contraddittoriamente motivato sulle informazioni relative ai trasferimenti e agli ammortizzatori sociali contenute nella detta dichiarazione di apertura ed errato nel ritenere completa ed esaustiva la dichiarazione anche in relazione ai trasferimenti, alle integrazioni salariali, all’aumento degli esuberi verificatisi presso la sede di *****;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima la delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità investite dalla crisi; tale limitazione poteva essere giustificata solo in presenza di professionalità infungibili rispetto ad altre e non anche per l’ipotesi di interscambiabilità dei lavoratori, come nel caso di specie;

4. con quarto motivo di ricorso deduce falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 e illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare che assume selezionati tra quelli con maggiore anzianità di servizio e costo aziendale; la Corte di merito, nel ritenere giustificata la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare alle sole sedi interessate dalla crisi, non aveva considerato che era rimasto indimostrato il presupposto fattuale alla base del ragionamento seguito, vale a dire che l’estensione della platea dei licenziandi a tutto il personale avrebbe comportato la necessità di trasferimenti di lavoratori e commesse dall’una all’altra unità produttiva; ciò in contraddizione con il rilievo che per trasferire la commessa ENI da ***** comunque si determinava quella operatività ridotta che si era voluto evitare con il coinvolgimento nella procedura delle sole unità di *****;

5. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 2, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché della L. n. 300 del 1970, art. 15, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5, comma 1; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, a fronte della denunzia di violazione dei criteri di scelta per omessa comparazione con i collaboratori coordinati e continuativi presenti nella sede di *****, non necessario affrontare il profilo della subordinazione dei detti rapporti di lavoro per essere tale circostanza inidonea a dimostrare la fungibilità con gli operatori inbound colpiti dal licenziamento; assume che tale assunto si poneva in contrasto con la sostanziale riconduzione all’ambito del lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente secondo la novella di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015;

6. con il sesto motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché della L. n. 300 del 1970, art. 15, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5, comma 1; critica la sentenza impugnata laddove questa, dopo avere richiamato il motivo di reclamo inteso a far valere la violazione dei canoni di correttezza e buona fede per avere la società datrice sospeso la prassi aziendale di job post e dei trasferimenti collettivi, prassi invece successivamente riattivata per i siti di *****, aveva ritenuto, travalicando i poteri di interpretazione della domanda e omettendo in realtà la motivazione, che il motivo di reclamo riproponesse le medesime argomentazioni sui trasferimenti e sulle scelte organizzative successive al licenziamento, già esaminate e respinte;

7. preliminarmente rileva il Collegio che questa Corte si è già espressa sulla legittimità della procedura collettiva ex lege n. 223 del 1991, attivata da Almaviva Contact s.p.a. con comunicazione in data 5 ottobre 2016 (ex plurimis Cass. n. 12044/2021, 14677/2021; Cass. 15124/20121, 15123/2021, 14673/2021, 12040/2021, 12041/2021, 12042/2021); in tali pronunzie, fra le quali, anche ai fini dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si richiamano Cass. n. 15123/2021 e Cass. n. 12040/2021, le medesime questioni oggetto del presente ricorso per cassazione sono state scrutinate e respinte sulla base di argomentazioni integralmente condivise dal Collegio con orientamento al quale si ritiene di dare continuità;

7.1. nei precedenti richiamati i giudici di legittimità hanno premesso che per principio consolidato la cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, espressione dell’esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. n. 29936/2008) e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa Legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. n. 22366/2019, n. 5700/2004) con un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda; sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione (compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso): con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 6 ottobre 30550);

7.2. in applicazione di tali principi sono state respinte le censure che investivano sotto vari profili la legittimità della complessiva operazione posta in essere da Almaviva Contact. s.p.a.; questa, dopo una prima procedura, avviata con la comunicazione del 21 marzo 2016, riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso le sedi di ***** e revocata per accordo con le organizzazioni sindacali il 31 maggio 2016, ha aperto la procedura in esame, a seguito di un peggioramento della crisi nei siti di *****; nella comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ha illustrato le ragioni che rendevano necessario il licenziamento di 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di ***** e di tutti gli 845 dell’unità produttiva di *****, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi: così limitandone la platea alle due divisioni romane e all’unità produttiva partenopea e applicando i criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti;

8. tanto premesso, in relazione ai singoli profili di censura proposti con i motivi del presente ricorso per cassazione – trattati unitariamente per evidente reciproca connessione – si osserva che:

8.1. le censure intese a contestare la valutazione di completezza della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, presentano un profilo di inammissibilità in quanto parte ricorrente non investe specificamente il rilievo della Corte di merito in ordine alla mancata censura della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che dalla esistenza dell’accordo sindacale scaturisse la presunzione di completezza della comunicazione di apertura, salvo allegazione e prova contraria della rilevante insufficienza delle informazioni rese, peraltro nel caso specifico mancante. Il rilievo della Corte di merito (sentenza, pag. 7) si configura, infatti, come autonoma ratio decidendi, idonea di per sé sola a precludere il riesame della questione incentrata sul difetto di completezza informativa della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3;

8.2. le censure risultano altresì infondate. La Corte di appello ha accertato la esaustività e completezza della comunicazione di apertura della procedura di mobilità ritenendo che la stessa soddisfacesse gli obblighi informativi di legge anche, in particolare, con riferimento alla vacanza di posti disponibili presso altre sedi della società (sentenza, pag. 11 e sg.), sulla scorta di argomentazione congrua e articolata, a sostegno di un’interpretazione assolutamente plausibile, riservata esclusivamente al giudice di merito, assolutamente plausibile (Cass. n. 19044/2010, n. 4178/2007), neppure censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. n. 15350/2017, n. 13717/2006), così contestando il risultato interpretativo in sé (Cass. n. 10891/2016, n. 2465/2015), pertanto insindacabile in sede di legittimità;

8.3. non appare poi corretto il riferimento, pure adombrato dai ricorrenti, ad una sorta di identificazione “fotografica” dei dipendenti prescelti, per il tramite della comunicazione di apertura, posto che tale situazione è ravvisabile nell’ipotesi, qui non ravvisabile, di una comunicazione datoriale contenente soltanto i nomi dei licenziandi e le relative qualifiche, un semplice cenno a precedenti incontri con le organizzazioni sindacali, solo marginalmente relativi ai motivi tecnici della necessaria riduzione, in violazione delle dettagliate prescrizioni, funzionali alla valutazione da parte sindacale dell’opportunità di chiedere l’esame congiunto della situazione e dei possibili rimedi (Cass. n. 24116/2004, n. 10716/1997);

8.4. sono altresì da respingere le censure che sotto vari profili, investono la ritenuta legittimità della limitazione della platea dei licenziabili alle sole unità coinvolte dalla crisi e quindi, per quel che qui rileva alla sola unità di *****;

8.5. quanto alla limitazione della platea degli esuberi a singole unità produttive (per quel che qui interessa: le due divisioni romane), anziché in riferimento all’intero complesso aziendale, occorre premettere che la Corte di appello ha ritenuto legittima tale delimitazione in considerazione dell’ambito del progetto di ristrutturazione aziendale e delle ragioni tecnico-produttive esposte nella comunicazioni inizliale, ed evidenziato che la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, prima di imporre l’osservanza dei criteri di scelta, richiama le esigenze tecnico-produttive ed organizzative quale criterio per valutare il nesso di causalità tra la decisione dell’imprenditore di ridurre il personale e quella di licenziare i lavoratori entro un determinato ambito aziendale; in tale verifica giocava un ruolo anche la distanza geografica tra le unità produttive soppresse o ridimensionate e le altre unità, ritenuta espressione di un indice di infungibilità delle posizioni lavorative, tale da legittimare e rendere ragionevole la delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità nei quali si era verificata la situazione di crisi denunziata nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3; la comunicazione di apertura della procedura aveva, infatti, analiticamente indicato le ragioni che non consentivano di estendere l’ambito della comparazione al personale con mansioni omogenee impiegato presso unità produttive non toccate dal progetto di ristrutturazione e ridimensionamento aziendale – limitato alle unità produttive di *****; tali ragioni rendevano senz’altro giustificata la scelta operata tenuto conto che il potenziale coinvolgimento di tutti i dipendenti con mansioni omogenee avrebbe richiesto ulteriori esborsi collegati agli oneri economici necessari per la formazione, indispensabile e rallentato i tempi di produttività;

8.6. tale valutazione, frutto di attività riservata al giudice di merito, si sottrae a tutte le censure articolate dalla odierna parte ricorrente, in quanto conforme ai parametri normativi di riferimento elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nei rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi o con accordi sindacali, ovvero, in mancanza, dei criteri, tra loro concorrenti, dei carichi di famiglia, di anzianità e (nuovamente) delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (L. n. 223 del 1991, art. 5) e la delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilità è consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, quando cioè gli esposti motivi dell’esubero, le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta (Cass. 32387/2019, n. 22178/2018, n. 4678/2015).; in particolare è stata ritenuta la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati in caso di progetto di ristrutturazione aziendale riferito in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 32387/2019, cit., n. 19105/2017, n. 203/2015, n. 17177/2013);

8.7. nel caso di specie, la Corte capitolina, con argomentazione congrua, articolata e attenta ad ogni sviluppo della fase negoziale (così risultando la sua interpretazione insindacabile in sede di legittimità, per le ragioni più sopra illustrate in riferimento alla comunicazione di apertura), ha accertato che la delimitazione alle unità produttive di ***** della platea dei lavoratori da licenziare era coerente con le ragioni esposte nella comunicazione di apertura ed in particolare con le esigenze tecnico produttive che ne costituivano il sostrato della ed era frutto di una scelta improntata a criteri di ragionevolezza e congruità fondata su fattori obiettivi riconducibili in sintesi agli insostenibili costi e tempi richiesti dal coinvolgimento nella procedura collettiva di tutto il personale di Almaviva Contact.;

8.8. in tale contesto risulta priva di pregio la censura articolata nel quarto motivo di ricorso, incentrata sull’assunto che la scelta della società di delimitazione della platea dei licenziandi era stata determinata dai maggiori costi del personale della sede di *****, posto che la Corte di merito, con accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, neppure formalmente prospettato dagli odierni ricorrenti ha osservato ed ampiamente argomentato che i reclamanti non avevano offerto prova della circostanza, negata dalla società reclamata, relativa a tali maggiori costi (sentenza, pag. 11);

8.9. infondata è la censura formulata nel quinto motivo avendo la Corte di merito specificamente affrontato il tema della omessa comparazione con i collaboratori coordinati e continuativi addetti alla struttura Business Unit, deputata alle ricerche di mercato ed indagini statistiche in modalità outbound, rimasta estranea ai dichiarati esuberi (sentenza pag. 22 e sg.) ed escluso, con accertamento di fatto sindacabile solo per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, neppure formalmente prospettato dai ricorrenti (e per il quale valgono le considerazioni espresse al paragrafo 8.8) la fungibilità di degli addetti al servizio reso inbound con quello degli addetti outbound stante diversità e non omogeneità degli stessi; pertanto, una volta venuto meno il presupposto della fungibilità – che avrebbe, in tesi, potuto giustificare la estensione dell’ambito dei licenziandi anche ai i collaboratori addetti struttura Business Unit – non vi era alcuna necessità da un punto di vista logico e giuridico di verificare la posizione dei detti collaboratori, comunque non comparabili, alla luce dell’art. 2094 c.c. e della novella di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, in tema di collaboratori organizzati dal committente;

8.10. le censure articolate con il sesto motivo sono inammissibili. La sentenza impugnata ha affermato che la denunzia di violazione dei principi di correttezza e buona fede era priva di indicazioni sul rilievo giuridico della questione rispetto alla procedura in esame non potendosi considerare comportamenti delle società risalenti nel tempo e avulsi dal nuovo contesto descritto nella comunicazione di apertura, sia degli interventi in essa programmati o, ancora sostituire scelte imprenditoriali con indicazione di risoluzioni diverse e alternativa (sentenza, pag. 24). Parte ricorrente non si confronta specificamente con tali affermazioni ma si limita a svolgere deduzioni che si sostanziano in argomentazioni meramente contrappositive a quelle del giudice del reclamo, senza che le stesse siano veicolate in conformità dello specifico vizio denunziato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sul significato e sulla portata applicativa della norma della quale viene denunziata violazione e falsa applicazione; la denunzia di errata interpretazione della domanda (rectius dei motivi di reclamo) è inammissibile per la dirimente considerazione che la stessa, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è sorretta dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto dell’atto che si assume erroneamente interpretato;

9. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento delle spese di lite secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.600,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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