Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3133 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30175/2019 proposto da:

K.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. K.A., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza il richiedente asilo dedusse di esser fuggito dal proprio paese d’origine nel 2015, per la paura di esser costretto ad arruolarsi al gruppo dei talebani a causa dello zio che ne faceva parte. In seguito al rifiuto di collaborare, K.A. decise di fuggire, con l’aiuto del padre.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.A. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dinanzi il Tribunale di Triste, che con ordinanza del 21 giugno 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente non credibile avendo dato una versione della storia inconsistente e contraddittoria;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria in quanto non era stata fornita alcuna prova circa la violenza generalizzata presente nel paese d’origine;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria non sussistendo i presupposti per riconoscerla;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 108/2019, pubblicata il 5 marzo 2019.

4. Avverso tale pronuncia K.A. propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

5. Il ricorrente con il primo motivo lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, art. 8, commi 2 e 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto la Corte d’appello non avrebbe acquisito “le informazioni relative alla situazione specifica del richiedente al fine di valutare la sua credibilità estrinseca”. L’accertamento dell’autenticità del certificato avrebbe dovuto contemplare un controllo più penetrante da eseguirsi quantomeno attraverso canali diplomatici e rogatoriali; il mancato esame di questi fatti viola il disposto del D.Lgs n. 251 del 1997, art. 3, che prevede l’obbligo del decisore di esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione.

Il motivo è fondato.

In tema di cooperazione istruttoria, il giudice deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova – perchè non reperibile o non esigibile – della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo, ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (in tale ultimo senso, invece, Cass. Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti.

Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale non precisa quali fonti abbia consultato sullo stato del paese del ricorrente per affermare che nella zona di provenienza non sussisteva una situazione di conflitto armato generalizzato o di violenza diffusa ed indiscriminata tale da costituire di per sè un pericolo grave per l’incolumità fisica del richiedente in caso di rimpatrio.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, nn. 3 e 5, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; Mancato esame di un documento decisivo; la mancata considerazione della lingua parlata dal richiedente.

5.3. Con il terzo motivo denuncia ex art. 360, nn. 3 e 5, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in quanto “non è possibile pretendere dal richiedente asilo la prova certa e l’assenza di contraddizioni nel loro racconto per tutta una serie di fattori, quali la necessità di lasciare frettolosamente il paese, il tempo trascorso dagli eventi, l’influenza del trauma subito sulla memoria dei fatti, l’influenza di altri fattori quali l’ansia, la paura, la sfiducia verso le autorità”.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto la Corte avrebbe omesso di dar conto alle risultanze del rapporto COI acquisite e non avrebbe adeguatamente motivato la pericolosità della zona di provenienza in base al parametro di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.5. Con il quinto motivo si duole della violazione ex art. 360, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 132 c.p.c., n. 4; mancato esame della situazione di violazione dei diritti umani esistente in Pakistan, in quanto la Corte non avrebbe preso in considerazione da una parte il percorso scolastico e lavorativo del richiedente in Italia, dall’altra non avrebbe considerato la situazione presente in Pakistan, in cui sarebbero violati i diritti umani.

I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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