Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31333 del 03/11/2021

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13893/2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ADALBERTO PERULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, n. 1510/2018 depositato il 19/04/2018 R.G.N. 13961/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

Che:

Con ricorso in opposizione allo stato passivo di Impresa s.p.a., G.F., già dirigente di questa, chiedeva il riconoscimento di vari crediti di lavoro, tra cui Euro 432.900,00 per indennità supplementare, Euro 158.175,00 per indennità sostituiva del preavviso, Euro 10.825,79 per differenze sul t.f.r., ed Euro 22.175,13 per ulteriori crediti lavorativi, chiedendo l’ammissione allo stato passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La domanda si basava sulla dedotta illegittimità del licenziamento “in tronco”, intimatogli dalla società in data 7.10.13, per avere egli chiesto dei rimborsi di spese non autorizzate.

Con sentenza depositata il 19.4.18, il Tribunale fallimentare di Roma rigettava il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste Impresa s.p.a. in A.S. con controricorso. (Ndr: testo originale non comprensibile) illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. 25.11.09 per i dirigenti di aziende industriali per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che le infrazioni poste alla base del licenziamento dovevano considerarsi “grave violazione di doveri fondamentali”, laddove, considerata l’entità economica del rimborso richiesto (Euro 4.673), a fronte della sua ben più elevata retribuzione, essi non potevano definirsi grave.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., artt. 2118 e 2119 c.c., per avere il Tribunale ritenuto erroneamente sussistente nella specie una giusta causa di recesso, che a suo avviso non sussisteva per le ragioni sopra riportate.

I motivi, da trattare congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati.

E ciò non solo perché, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (ex aliis, Cass. n. 8816/17), l’entità del danno economico (nella specie peraltro non trascurabile) non rileva ai fini della lesione del vincolo fiduciario tra le parti (insito nel rapporto di lavoro subordinato ed in quello dirigenziale in particolare) ma anche per la pacifica circostanza che si trattò di alcuni viaggi all’estero non autorizzati, in compagnia di persona non facente parte dell’organico aziendale, ritenuti dal giudice del merito concretare una giusta causa di recesso.

L’apprezzamento del Tribunale sul punto, logicamente motivato, non può censurarsi in questa sede (Cass. n. 7948/11, Cass. n. 8293/12).

2. Con il secondo motivo il G. denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, lamentando l’erronea valutazione della intempestività della contestazione disciplinare.

Il motivo è infondato considerato che il Tribunale ha adeguatamente motivato sul punto, trattandosi peraltro ed ancora di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 26010/18), il quale ha evidenziato che i fatti risalivano all’estate 2012, mentre la contestazione, pur avvenuta nel settembre 2013, scontò, oltre al necessario accertamento dei fatti, la circostanza che tra essi e la contestazione, l’impresa fu sottoposta alla procedura di A.S..

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472