Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31335 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28095/2017 proposto da:

CASINO’ DE LA VALLEE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, VITTORIO PROVERA, CLAUDIO PONARI;

– ricorrente –

contro

B.R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 667/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2017 R.G.N. 939/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 25 settembre 2017, in accoglimento dell’appello proposto da B.R.G. ha dichiarato il carattere discriminatorio del licenziamento intimatole dalla società Casinò de la Vallee Spa ed ha disposto la reintegra, con le pronunce risarcitorie consequenziali; la Corte ha invece respinto l’appello della società;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente, mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall’Amministratore unico della società e dai suoi procuratori in data 18 gennaio 2018 nonché, per “accettazione della rinuncia con compensazione delle spese tra le parti”, dalla B., assistita dall’avvocato;

2. Pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, mentre non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso presentato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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