Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31336 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21156/2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

A.S.L. FG – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA NORMA BORTONE, e ROMEO TIGRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2017 R.G.N. 1121/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Bari ha respinto l’appello di C.G., ex medico condotto, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale FG, volto ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di specificità medica prevista dall’art. 54 del CCNL 1996 e la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 9 marzo 2011, quantificate in Euro 58.746,87;

2. la Corte territoriale ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul carattere onnicomprensivo del trattamento economico previsto, dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, in favore degli ex medici condotti che non avessero optato per il rapporto esclusivo con la ASL, mantenendo anche quello convenzionale per la medicina generale;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.G. sulla base di otto motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Azienda Sanitaria.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente, con otto motivi di ricorso, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1362 c.c. e segg., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, denuncia la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge e di contratto collettivo (allegato n. 6 tavola 3 c) di cui all’art. 13, comma 1, CCNL 3.11.2005; artt. 36, 45 e 48 dello stesso CCNL; art. 70 CCNL 5/12/1996; artt. 37, 43 e 46 c.c.n.l. 8/6/2000; art. 2909 c.c.; D.P.R. n. 761 del 1979, art. 30; D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110; artt. 6 e 13 CEDU; artt. 24,111 e 113 Cost.; art. 54 CCNL 5/12/1996; art. 4 CCNL 5/7/2006; art. 1418 c.c.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45) e sostiene, in estrema sintesi, che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le clausole contrattuali riguardanti l’indennità di specificità medica ed il trattamento onnicomprensivo riconosciuto in favore degli ex medici condotti;

1.1. rileva che l’I.S.M. prescinde dall’esclusività ed è attribuita a tutti i dirigenti medici, anche se a tempo definito, tanto che nell’allegato n. 6, tavola 3, del CCNL 2005 l’indennità è inclusa nel trattamento fondamentale dei dirigenti medici a tempo definito e con rapporto di lavoro non esclusivo;

1.2. sostiene che la locuzione “trattamento onnicomprensivo” non poteva più essere intesa nell’accezione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, perché la norma aveva cessato di produrre effetti a seguito dell’annullamento da parte del TAR Lazio del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, comma 2 e, quindi, l’espressione contenuta nel CCNL 8.6.2000 era da intendersi come sinonimo di “trattamento tabellare”;

1.3. addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere riconosciuto il valore di giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 640/1994, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto ingiustificato il trattamento retributivo differenziato in quanto gli ex medici condotti, divenuti dipendenti delle unità sanitarie locali, possedevano uno status non diverso da quello degli altri dirigenti medici;

1.4. ritiene che la Corte territoriale, nel negare il diritto all’indennità di specificità medica, ha violato il principio della parità di trattamento sul quale si era formato il giudicato, ponendosi in contrasto con gli artt. 6 e 13 della CEDU nonché con gli artt. 24,111,113 Cost., che garantiscono l’effettività della tutela giurisdizionale;

1.5. richiama le disposizioni contrattuali che disciplinano la struttura della retribuzione dei dirigenti medici di primo e secondo livello nonché la graduazione delle funzioni ed insiste nel sostenere che l’indennità spetta a tutti i dirigenti medici e veterinari, perché è volta a compensare lo svolgimento di attività di cura, diagnosi e tutela della salute pubblica, mentre l’esclusività del rapporto è remunerata dalla diversa indennità prevista dall’art. 42, sicché la prima deve essere riconosciuta agli ex medici condotti, non essendo in discussione la loro qualità di dirigenti medici;

1.6. addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 54 del CCNL 1996, l’art. 37 del CCNL 8.6.2000, l’art. 36 del CCNL 2005 con i quali si è sottolineata la peculiarità della funzione medica, che costituisce “non solo il perno produttivo dell’attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa” e che perciò è stata compensata con una specifica indennità, che costituisce un istituto di carattere generale del trattamento economico fondamentale;

1.7. ribadisce che l’art. 48 CCNL 2005 e art. 4 CCNL 2006, nel richiamare il trattamento economico onnicomprensivo, si riferiscono allo stipendio tabellare, al fine di escludere la dinamica degli incrementi contrattuali lordi previsti per le voci stipendiali, ed a conferma di detta interpretazione evidenzia che gli ex medici condotti percepivano comunque anche altre indennità, come la r.i.a., l’indennità integrativa speciale, l’elemento distintivo della retribuzione, l’una tantum ex lege n. 438 del 1992;

1.8. infine il ricorrente sostiene che l’interpretazione delle clausole contrattuali fatta propria dalla Corte territoriale viola il principio della parità di trattamento sancito del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e, quindi, rende nulle le clausole stesse per violazione di norma imperativa;

2. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della controricorrente;

2.1. non vi è dubbio che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprima un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto, come è stato già affermato da questa Corte (Cass. nn. 17178 e 17698 del 2014), la sua violazione pregiudica il diritto di difesa della controparte e la buona amministrazione della Giustizia, impedendo la realizzazione di un giusto processo e, quindi, degli obiettivi perseguiti dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo;

2.2. tuttavia, in assenza di una disposizione processuale che sanzioni espressamente con la declaratoria di inammissibilità l’omesso rispetto del dovere, è necessario che la mancanza di sinteticità si risolva nella violazione dell’art. 366 c.p.c. e pertanto l’inammissibilità dell’atto potrà essere dichiarata solo qualora l’irragionevole estensione del ricorso o del controricorso renda non intellegibili le questioni poste, oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le argomentazioni esposte per censurare la sentenza gravata o per contraddire ai motivi di impugnazione;

2.3. nel caso di specie non si può dire che le argomentazioni svolte non siano intellegibili né che le stesse richiedano da parte di questa Corte un’inammissibile attività di enucleazione ed estrapolazione della questione devoluta;

3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono peraltro infondati perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui “gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica.” (Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 9317/2021; Cass. n. 9810/2020; Cass. n. 8955/2020; Cass. n. 29625/2019; Cass. n. 14802/2019 che richiama Cass. n. 28833/2018; Cass. n. 27222/2017; Cass. n. 27221/2017; Cass. n. 26168/2017; Cass. n. 16303/2017; Cass. n. 6057/2016);

3.1. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è rimarcata la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, è stata esclusa l’eccepita violazione delle norme costituzionali e sovranazionali nonché del principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

3.2. si è evidenziato che gli ex medici condotti, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicché è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987;

3.3. si è richiamato, inoltre, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, fa divieto al datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione;

4. detto orientamento, condiviso dal Collegio, non è scalfito dai diffusi e ampi argomenti svolti nel ricorso, già esaminati nelle pronunce citate, né dalla sopravvenienza normativa rappresentata dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 456, con il quale si è previsto che “In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n. 1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 Euro per l’anno 2018 e di un milione di Euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio”;

4.1. la norma, infatti, non ha né riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l’indennità della quale qui si discute, né impegnato le amministrazioni a liquidare l’indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati;

5. il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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