LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14228/2015 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTONE, che lo presenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 68, presso lo studio dell’avvocato RAOUL BARSANTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8828/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2014 R.G.N. 7728/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 8824/2014 pubblicata il 12 dicembre 2014, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’INAIL nei confronti di G.G. avverso la decisione del Tribunale di Tivoli che, in parziale accoglimento del ricorso del G., aveva condannato l’istituto al pagamento in suo favore di Euro 21.427,36 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario e di Euro 22.595,21 per il trattamento dovuto in relazione allo svolgimento di mansioni superiori di vicario del dirigente nel periodo dal 18 febbraio 2003 al 15 settembre 2006;
2. riteneva la Corte territoriale che, a fronte di una motivazione della sentenza del Tribunale incentrata, quanto alle mansioni superiori, sul fatto che non fosse stato contestato e fosse comunque documentato lo svolgimento delle stesse (irrilevante essendo l’impossibilità giuridica di attribuzione formale dell’incarico di vicario) e, quanto allo straordinario, sulla circostanza che la prova dello stesso fosse stata fornita mediante la produzione di un documento proveniente dallo stesso Istituto, l’appellante si fosse limitato a riproporre le tesi giuridiche già disattese in prime cure, introducendo, altresì, una difesa nuova giammai prospettata prima (la contestazione del documento all. n. 20 al ricorso, sulla base del quale il primo giudice aveva fondato la decisione, della quale solo con l’atto di appello l’INAIL aveva dedotto l’inettitudine ad attestare il numero di ore lavorate in eccesso);
3. l’INAIL ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, ai quali G.G. ha opposto difese con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo l’INAIL denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’Istituto non avesse contestato il ragionamento del primo giudice quanto allo svolgimento da parte del G. delle mansioni superiori;
riproduce il passaggio della sentenza del Tribunale relativo alle motivazioni di accoglimento della relativa domanda ed il motivo di appello relativo alle contestazioni dell’Istituto;
2. con il secondo motivo l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 115 c.p.c.;
censura la sentenza impugnata per la ritenuta inidoneità del motivo di appello, asseritamente contenente una questione nuova, a scalfire la pronuncia di primo grado;
rileva, quanto allo straordinario, che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado (che riproduce) l’Istituto aveva incentrato la propria difesa sull’assenza di autorizzazione che, ad avviso dell’odierno ricorrente implicava una contestazione della rilevanza della documentazione allegata al ricorso;
evidenzia che, con l’atto di appello, tale deduzione era stata riproposta (giammai proposta ex novo) sottolineandosi (come da passaggi debitamente trascritti) la diversità tra credito orario e straordinario autorizzato;
3. con il terzo motivo l’INAIL denuncia omessa motivazione circa un fatto decisivo;
sostiene che la Corte territoriale avrebbe superato la difesa del resistente in primo grado circa la mancanza di autorizzazione allo straordinario dando rilievo esclusivo allo svolgimento di fatto di prestazioni lavorative oltre l’orario normale di lavoro, senza però in alcun modo motivare sul perché non sia necessaria l’autorizzazione;
4. con il quarto motivo l’INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 97 della Cost., del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, artt. 40 e 45, dell’art. 17 del c.c.n.l. integrativo del c.c.n.l. 1998/2001 del comparto enti non economici;
censura la sentenza impugnata perché, ove in ipotesi sia stata ritenuta implicitamente non necessaria l’autorizzazione, la stessa si porrebbe in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia di lavoro straordinario nel pubblico impiego, oltre a violare le disposizioni richiamate in base alle quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio del pubblico impiego è definito dai contratti collettivi;
5. i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati nei termini di seguito illustrati;
6. va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente in quanto il ricorso è formulato nel pieno rispetto del canone di autosufficienza;
7. va, poi, precisato che nella fattispecie in esame occorre fare riferimento al nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., come sostituito, in sede di conversione, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, disposizione che, ai sensi del D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 2, si applica “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (nel caso in esame il ricorso in appello è del 2/10/2012);
come già affermato da questa Corte (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199), la modifica in questione, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire da Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2000, n. 16, e cioè che, ove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell’inammissibilità dell’appello;
ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge;
ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia;
e’ stato, così, affermato che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice: la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, evidentemente, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado;
e’ stato, altresì, precisato che l’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, però, non dovrà necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”: il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio;
quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili, il tutto senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate;
8. nel caso in esame i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado (debitamente trascritta nelle parti di interesse), sono stati: 1) la prova dello svolgimento delle funzioni vicarie si evince dai verbali di passaggi di consegne e dagli organigrammi, nonché per l’ultimo incarico dal provvedimento di nomina; 2) l’impossibilità formale di attribuire l’incarico ad un dipendente non destinatario della L. n. 88 del 1999, art. 15, comma 1, non ha alcuna rilevanza al fine di escludere il diritto alle differenze retributive, ma rileva solo ai fini della legittimità del provvedimento di assegnazione dovendo farsi richiamo in ogni caso all’art. 2126 c.c.;
a fronte di detti passaggi, l’appello ha innanzitutto posto questioni di diritto e di fatto sulle funzioni vicarie;
l’INAIL, infatti, ha, sul punto, evidenziato che: – al fine di assicurare la funzionalità del servizio, in caso di assenza o di impedimento del funzionario di qualifica superiore, il dipendente di qualifica immediatamente inferiore ha il dovere di sostituirlo; – tali funzioni vicarie sono state di regola attribuite al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, i cui ruoli erano stati contestualmente soppressi con conservazione della qualifica ad personam; – in casi eccezionali le stesse sono attribuite anche al personale in posizione ordinamentale C4 nonché al personale C4/livello economico C5, con conferimento di specifico incarico annuale; – in ogni caso va verificata la prevalenza delle mansioni vicarie (che non si sostanziano nella semplice saltuaria sostituzione del dirigente assente ma comportano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità) rispetto a quelle della posizione ordinamentale; – il Tribunale nulla ha motivato sul punto dello svolgimento da parte del G. in misura esclusiva e prevalente delle funzioni vicarie rispetto alla sua posizione ordinamentale (C4 con sviluppo economico in C5);
non vi è dubbio che sia stata espressa una critica al ragionamento del primo giudice incentrato su “verbali di passaggio delle consegne” e su “organigramma prodotti dal ricorrente” nonché, per quanto riguarda l’ultimo incarico, espletato presso la sede di *****, sul “provvedimento di nomina”;
anche con riguardo alla effettuazione dello straordinario ed alla documentazione posta dal Tribunale a sostegno del proprio decisum, l’INAIL, in sede di appello, ha dedotto che tale documentazione non fornisce alcuna prova che le ore eccedenti siano state corrispondenti ad effettive esigenze dell’amministrazione e che non si possa in alcun moro ritenere una corrispondenza e sovrapponibilità tra credito orario e straordinario autorizzato;
in sostanza l’INAIL ha motivatamente riproposto la tesi già espressa in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (disattesa dal Tribunale) secondo cui l’effettuazione di ore eccedenti l’ordinario non è di per sé sufficiente a radicare il diritto alla relativa retribuzione in quanto altrimenti si determinerebbe “quoad factum” l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato a quello per il quale non è intervenuta alcuna autorizzazione in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa;
tale deduzione integra certamente una ulteriore critica alla decisione del Tribunale che ha fatto solo riferimento alle risultanze della documentazione in atti senza alcun cenno alla circostanza (oggetto di specifico rilievo) che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell’amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio (v. ex multis Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509);
9. da tanto consegue che i primi due motivi devono essere accolti, con assorbimento delle restanti censure, e che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per l’esame del merito alla Corte d’appello di Roma, senza vincolo di diversa composizione del collegio trattandosi di rinvio restitutorio: v. Cass. 22 novembre 2003, n. 17780; Cass. 5 marzo 2019, n. 6326; Cass. 19 febbraio 2021, n. 4570;
10. il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
11. non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, all’adunanza Camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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