Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31338 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7635/2018 proposto da:

P.G.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA AMBRA FURIANI;

– ricorrente –

contro

START S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato GAETANO TREZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VALLESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 344/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 642/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

Che:

1. P.G.M. ha convenuto in giudizio la Start. s.p.a. e, premesso di aver partecipato ad una pubblica selezione indetta da tale società per l’assunzione a tempo determinato con profilo di operatore di esercizio, CCNL autoferrotramvieri, e di essersi collocato al terzo posto in graduatoria, ha chiesto di accertare il proprio diritto all’assunzione con rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza 28.5.2015, e con condanna della società alla costituzione del rapporto e al versamento delle retribuzioni da tale data maturate.

2. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:

– la Start. s.p.a. è una società a partecipazione pubblica che ha per oggetto la gestione e l’esercizio dei pubblici servizi ordinari di trasporto di persone e la gestione dei servizi di autonoleggio;

– con avviso pubblico del 3.3.2015 la società aveva indetto una selezione di “candidati per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione, con contratto a tempo determinato part-time o full time, di operatori di esercizio”;

– tra i requisiti di partecipazione alla selezione vi era quello di “non aver raggiunto i 36 mesi complessivi di prestazione lavorativa e/o il numero di 5 proroghe contrattuali presso la Start”, con la precisazione che tutti i requisiti dovessero sussistere alla data di scadenza del termine per presentare la domanda e “perdurare al momento della eventuale assunzione e per l’intera durata del rapporto di lavoro”;

– il P. aveva lavorato per la Start. s.p.a. in forza di contratti a tempo determinato quale operatore di esercizio per complessivi 35 mesi e 28 giorni e quindi, nel corso della eventuale assunzione, avrebbe certamente raggiunto il limite di 36 mesi, avente carattere ostativo.

3. La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello del P. e, in particolare, la censura di nullità della clausola dell’avviso che prescrive, quale requisito per la selezione, il mancato raggiungimento di 36 mesi di attività lavorativa per effetto di rapporti di lavoro pregressi. La nullità di tale clausola era stata dedotta dall’appellante sotto un duplice rilievo: che contenesse una condizione meramente potestativa e che fosse in frode alla legge.

4. Sotto il primo profilo, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di una condizione meramente potestativa, di cui all’art. 1355 c.c., osservando, da un lato, che l’avviso di selezione (che pure non specificava la durata del contratto a tempo determinato da eventualmente stipulare con i vincitori in graduatoria) indicava implicitamente un limite massimo di durata del rapporto di lavoro in 36 mesi; dall’altra lato, che il CCNL di settore, applicabile ratione temporis, indicava la durata minima di “30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto”.

5. I giudici di secondo grado hanno rilevato che l’appellante, avendo già maturato pregressi rapporti di lavoro per 35 mesi e 28 giorni, non avrebbe potuto concludere, in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrato dal CCNL, altri contratti a termine, se non per la durata di due giorni e solo per ragioni sostitutive. Hanno rilevato il difetto di interesse del predetto a far valere la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1355 c.c., in quanto una eventuale pronuncia in tal senso non avrebbe potuto portare alcuna utilità all’appellante.

6. La sentenza impugnata ha inoltre escluso ogni profilo di frode alla legge ritenendo che la società appellata potesse legittimamente decidere di prevenire le conseguenze dettate dal legislatore per il caso di superamento del termine di 36 mesi nei rapporti a termine.

7. Avverso tale sentenza P.G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Star s.p.a. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

8. Prima della data fissata per l’adunanza camerale, l’avvocato procuratore speciale di P.G.M. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all’indirizzo p.e.c. dell’avv. Giuseppe Vallesi, difensore costituito per la Start. s.p.a..

9. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n. 17187 del 2014; n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. n. 3971 del 2015; n. 23840 del 2008; S.U. n. 1923 del 1990; n. 4446 del 1986).

10. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perché sia dichiarata l’estinzione del processo.

11. Quanto alle spese, difetta l’accettazione della controparte nelle forme di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4. Tuttavia, il tenore dell’atto di rinuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

12. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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