LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30973/2019 proposto da:
M.I., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 604/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. M.I., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento dell’istanza il richiedente dedusse di essere di religione musulmana e di provenire da sbuchi nell’Edo State, Nigeria. Nel 2014, mentre si recava in Borno State per richiedere dei documenti che gli servivano per iscriversi all’università di Maiduguri, il pullman fu attaccato dagli uomini di *****, i quali rapirono i passeggeri. Dopo circa un mese di prigionia, durante la quale egli fu maltrattato e picchiato, nonchè ferito con dei segni riconoscibili sui bicipiti, riuscì, insieme ad altre due persone, a fuggire e a raggiungere, passando per la Libia, l’Italia nel 2016. Dedusse di esser fuggito per il timore, nel caso di ritorno in patria, di esser nuovamente rapito, posto che i miliziani lo avrebbero riconosciuto a causa dei segni sulle braccia.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento M.I. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dinanzi il Tribunale di Trieste, che con ordinanza del 13 luglio 2018 rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè non credibile e contraddittorio il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda di protezione sussidiaria provenendo il richiedente da Edo State, zona meridionale della Nigeria, mentre gli attacchi terroristici del gruppo di ***** riguarderebbero la parte settentrionale del paese;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria non avendo il richiedente allegato alcuna situazione circa la condizione di vulnerabilità;
3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 604 pubblicata il 3 settembre 2019.
4. Avverso tale pronuncia M.I. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della domanda di cui al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte d’appello avrebbe “negato in radice l’esame della domanda di protezione statuale assumendo che la stessa non era stata oggetto di impugnazione”.
Il motivo è infondato là dove non è inammissibile per l’art. 366 c.p.c., n. 6. La protezione umanitaria, pur essendo una misura residuale e atipica rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, rientra nella domanda di protezione internazionale su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi.
In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili”.
Infatti in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019). Ebbene nel caso di specie non risulta, nemmeno in questa sede, che il ricorrente nell’atto di appello abbia allegato fatti relativi al suo percorso integrativo personale.
6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021