LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11047-2018 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., (denominata anche TIM S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, e, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
A.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 422/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/10/2017 R.G.N. 202/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 13 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova e accoglieva la domanda proposta da A.A., + ALTRI OMESSI nei confronti di Telecom S.p.A. avente ad oggetto la condanna della Società, previa declaratoria dell’illegittimità dell’accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, nella parte in cui stabilisce un periodo di franchigia di 15 minuti per gli spostamenti del personale tecnico dal luogo di ricovero dell’automezzo aziendale, presso la Società, al luogo di primo intervento (e ritorno), sottraendo tale tempo al computo dell’orario di lavoro, al pagamento in loro favore delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario per il periodo dall’1.4.2013 al 30.6.2014;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, alla luce delle circostanze fattuali asseverate in primo grado, integrare, il tempo trascorso dai lavoratori a bordo dell’auto aziendale per recarsi nel luogo di primo intervento e per tornare alla sede aziendale al termine dell’ultimo, gli estremi della prestazione eterodiretta, prodromica allo svolgimento dell’attività lavorativa, stante la coerenza di tale qualificazione con la normativa comunitaria e nazionale in materia di orario di lavoro nonché con la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea il 10.9.2015 nella causa C-266/14 e da disapplicare l’accordo aziendale inteso a negare quella qualificazione;
– per la cassazione di tale decisione ricorre la Telecom S.p.A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui hanno resistito, con controricorso, tutti gli originari istanti;
– che sono stati, nelle more dell’udienza di discussione, depositati i verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale dalla Società con i controricorrenti S.G. e M.E., per i quali è stata richiesta la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere con la memoria ex art. 380 bis, depositata successivamente nell’interesse anche degli altri contro ricorrenti, memoria depositata altresì dalla Società ricorrente.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 2, n. 1, della Direttiva n. 93/104 nonché dell’art. 1375 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui le limitazioni in via di fatto imposte ai lavoratori circa l’utilizzo dell’autovettura aziendale accertate in sede istruttoria non valgano a configurare il tempo ivi trascorso come prestazione eterodiretta prodromica allo svolgimento dell’attività lavorativa e, in quanto tale, suscettibile di essere inclusa nell’orario di lavoro, non potendosi trarre argomento, al fine di sostenere la fondatezza del predetto convincimento, dalla sentenza della Corte di Giustizia 10.9.2015, C-266/14, avente ad oggetto una fattispecie diversa; che il motivo deve ritenersi infondato, valendo nei confronti dei prestatori di lavoro che operano secondo le modalità fattuali accertate in sede istruttoria, da qualificarsi “trasferisti”, l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. Lavoro, 26.7.2010, n. 17511, ma già Cass., sez. Lavoro, nn. 5496/2006 e 5775/2003) cui il Collegio intende dare continuità, per cui “Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione” il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto;
– che, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai controricorrenti S.G. ed R.E., con compensazione delle spese di lite, il ricorso va dunque rigettato.
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dei residui controricorrenti.
PQM
La Corte, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai controricorrenti S.G. ed R.E. con compensazione delle spese di lite, rigetta il ricorso di Telecom S.p.A. e condanna la stessa al pagamento nei confronti dei residui controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021