LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21338-2015 proposto da:
S.C.L.A.S. SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ISABELLA VALENZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FERRARO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;
– controricorrenti –
nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.p.A) Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUONO BUOZZI 53/A presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/03/2015 R.G.N. 853/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 3.3.15, la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del 10.11.11 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione a cartella relativa a contributi previdenziali e sanzioni per importi di Euro 229.154, in ragione della proposizione dell’opposizione oltre i 40 giorni D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5.
Avverso tale sentenza ricorre la cooperativa per tre motivi, cui resistono con controricorsi sia l’INPS che il concessionario.
Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 32 e art. 615 c.p.c., per avere trascurato che si trattava di riscossione spontanea a mezzo ruolo a seguito di istanza di rateazione del debito, con conseguente inapplicabilità dell’art. 24 e applicabilità dell’art. 615 c.p.c..
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 100 112 116 e vizio di motivazione, per mancata considerazione che si trattava di somme dovute per dilazione concessa, come risultava peraltro dalla stessa intestazione della cartella.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 100, 112 e 116 per avere trascurato che il ricorso era stato fatto il 15.11.2015 e che dunque era tempestivo, come peraltro ritenuto in prime cure.
E’ preliminare il terzo motivo che riguarda la data effettiva di proposizione del ricorso in opposizione. E’ in proposito pacifico tra le parti che detto ricorso sia stato presentato il 15.11.00; il ricorrente indica espressamente nel ricorso per cassazione la data del deposito dell’opposizione, richiamando il “depositato” apposto sull’atto introduttivo, e lo stesso INPS espressamente conferma la data di deposito del ricorso suddetta.
Dalla sentenza impugnata, poi, la cartella risulta notificata il 26.10.10.
Il ricorso è dunque proposto nel termine, ed è tempestivo.
Gli altri motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla stessa Corte d’appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021