Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31348 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3483-2020 proposto da:

T.Y., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA DI FEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO del 17/12/2019 R.G.N. 1877/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Salerno, con il provvedimento del 17.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da T.Y., cittadino della *****, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, che il padre era sposato con due donne e la famiglia allargata viveva con i soldi ricavati dall’affitto delle case e dei magazzini locati; alla morte del padre, aveva specificato che la prima moglie prese tutti i beni in gestione mentre la seconda moglie, con i figli, tra cui il T., era rimasta senza alcuna risorsa economica; durante una discussione tra le due mogli, nella quale era intervenuto anche uno zio paterno, la madre del richiedente fu cacciata di casa e, quindi, la convivenza con i fratellastri (ex militari) e con la prima moglie (divenne molto difficile);

alla fine anche il richiedente aveva dovuto lasciare la casa e dopo un po’ anche alle sorelle fu detto di andare via ed esse furono costrette ad intraprendere la strada della prostituzione; dopo una discussione con la matrigna, i fratellastri cominciarono a minacciarlo e lo andarono a cercare presso la casa dell’amico presso cui viveva il cui padre, pur avendolo difeso, lo invitò ad andare via; a seguito di un ennesimo scontro con i fratellastri, avvenuto di notte, decise di andare in Burkina Faso dove si era recata la madre che, però, nel frattempo era deceduta; così partì per la Libia e da lì venne in Italia.

3. A fondamento della decisione il Tribunale, premessa la natura privata della vicenda a seguito delle precisazioni svolte dal richiedente (che aveva in seguito precisato che le sorelle vivevano a Bouake’ dove facevano le domestiche e che il richiedente si era rivolto alla Polizia che, però, non aveva accettato la denuncia per il mancato pagamento della relativa tassa), ha ritenuto la insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale; inoltre, ha escluso che nel Paese di provenienza (*****) vi fosse una situazione tale da concretizzare una minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona del richiedente per come derivante dalla violenza indiscriminata in condizioni di conflitto interno o internazionale e ha rilevato, quanto alla tutela umanitaria, che la stessa era stata già riconosciuta dalla Commissione territoriale nella forma del permesso speciale per vittime di violenze domestiche con la relativa trasmissione degli atti al Questore.

4. Avverso il decreto del Tribunale T.Y. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g, artt. 3, 5, art. 14, lett. b e art. 17, dell’art. 6 Direttiva 2004/83, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso il Tribunale di valutare l’esistenza di un danno grave, per il rischio di trattamenti inumani e degradanti, per l’impossibilità della ***** di apprestare una richiesta ed effettiva tutela rispetto alla vicenda narrata dall’istante, la cui credibilità non era stata messa in discussione.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 18 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale escluso la valutazione del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sull’erroneo presupposto della concessione della protezione speciale, per vittime di violenza domestica, quando, invece, la Commissione si era limitata solo a trasmettere gli atti al Questore competente.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui, nell’impugnato decreto, non vi era stata pronuncia sulla tutela umanitaria richiesta, per le ragioni indicate nel motivo precedente.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 18 bis e 19, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto il tribunale che il permesso di soggiorno per la protezione speciale per vittime di violenza domestica configurava un titolo equivalente al permesso per motivi umanitari e, dunque, sostitutivo dello stesso.

6. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

7. E’, infatti, noto, che la Corte penale internazionale, con sentenza del 15 gennaio del 2019 -le cui motivazioni sono state depositate il 16 luglio 2019 – ha assolto il dittatore G. da tutte le accuse di crimini contro l’umanità che gli erano state contestate; il verdetto è stato riconosciuto lo stesso 15 gennaio 2019 (molto prima della sentenza impugnata). Il Tribunale, con sede all’Aja, in Olanda, ha disposto anche la immediata scarcerazione dell’ex Capo di Stato, di 73 anni, così come si evince dal sito della BBC. G., che ha guidato il Paese dell’Africa occidentale dal 2000 al 2011, era stato arrestato nell’aprile del 2011 nel bunker della sua residenza ad Abidjan dalle milizie del suo rivale O.A. con l’aiuto delle forze dell’ONU e francesi della missione “*****”. G. era il primo ex capo di Stato ad essere portato davanti alla CPI. Come ricorda *****, G. era stato accusato assieme all’ex ministro della Gioventù, B.G.C., che è anche egli stato prosciolto, di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidi, stupri e persecuzioni, commessi durante le violenze post-elettorali che si sono prodotte nel Paese tra dicembre 2010 e aprile 2011 in seguito al rifiuto di G. di accettare la sconfitta nelle presidenziali del dicembre 2010 (nelle violenze tra le due fazioni morirono più di 3.000 persone) (cfr. Cass. n. 932/2021).

8. In sede di legittimità è stato affermato che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei propri poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/2018; Cass. n. 28990/2018).

9. Nella fattispecie, il Tribunale non ha tenuto conto delle notizie relative alla situazione aggiornata della *****, non risultando sufficiente il richiamo alle fonti che non avevano preso in considerazione l’assoluzione del precedente capo di Stato, come sopra riportata: ciò anche ai fini di un corretto inquadramento del contesto socio-politico dello Stato di origine del richiedente e della possibilità di offrire idonea tutela rispetto alla vicenda narrata.

10. Ne consegue la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, sancito dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8.

11. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminar congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati relativamente alle censure con le quali viene denunciato il vizio di omessa pronuncia e di omessa valutazione dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (condizioni di salute ed integrazione sociale) che andavano, invece, valutati a prescindere dalla circostanza della trasmissione, da parte della Commissione territoriale, degli atti al competente Questore per la verifica dell’eventuale rilascio di un permesso speciale D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 19, comma 2, lett. D, quale vittima di violenze domestiche.

12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e l’impugnato decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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