LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31808/2019 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DELL’UNTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO ROBERTO SANTARELLI;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1339/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. P.D., cittadino proveniente dalla *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della propria istanza dedusse di essere fuggito dal suo paese a causa di un litigio con un suo vicino che per lungo tempo aveva fatto acquisti a credito presso il suo negozio senza mai pagare. Successivamente la polizia arrestò il vicino per rapimento ed egli per paura di ritorsioni decise di fuggire e dopo un viaggio attraverso la Libia, dove subì diversi maltrattamenti, giunse in Italia.
2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento P.D. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Brescia, che con ordinanza del 24 luglio 2017 rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la applicazione della richiesta di protezione, nelle sue varie forme.
3. La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 1339/2019, pubblicata il 20 settembre 2019, ha confermato la statuizione di primo grado.
4. Avverso tale pronuncia P.D. ricorre per cassazione con 2 motivi illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14 e conseguente difetto di giudicato sulla domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato e al fine della ammissione al regime della protezione sussidiaria”.
La Corte d’appello non avrebbe considerato le violazioni dei diritti umani presenti in Nigeria nonchè la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata. Inoltre, la Commissione e i giudici di merito avrebbero ritenuto il ricorrente non credibile sulla base di una erronea valutazione non supportata da alcun dato fattuale.
Il motivo è inammissibile.
Lo è in primo luogo per la sua assoluta genericità, limitandosi, seppur in numerose pagine del ricorso” a riproporre la normativa attinente alla protezione internazionale, nonchè la condizione generica presente in Nigeria, senza rilevanti riferimenti al caso specifico. La Corte d’appello in merito alle condizioni presenti nel paese d’origine ha in ogni caso adeguatamente motivato l’assenza di violenza indiscriminata o di conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente, escludendo dunque che lo stesso, nel caso di rientro, possa subire un “danno grave”.
Lo è in secondo luogo in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito hanno ritenuto il racconto del ricorrente inverosimile e contraddittorio, dunque non credibile, apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. Sez. 1, n. 3340/2019).
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 113 del 2018 e difetto di giudicato sulla domanda del ricorrente di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso il ricorrente ripercorre la normativa e la storia inerente alla protezione umanitaria, senza specificazione alcuna circa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, ma asserendo motivi del tutto generici.
Condizione per il rilascio del permesso per motivi umanitario D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 5, comma 6, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità in capo al richiedente, di cui la Corte d’appello di nuovo ha adeguatamente dato conto, rilevando come “gli elementi emersi nel corso del giudizio non offrono alcuna evidenza in ordine ad una particolare vulnerabilità del soggetto ricorrente”. L’onere di allegazione è il fondamento della domanda di protezione internazionale, e per esso la legge non prevede – al contrario dell’onere di prova – alcuna attenuazione; nè, del resto, potrebbe farlo, a pena di violare il principio del ne procedat iudex ex officio (ex multis, da ultimo, Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01).
Rispetto alle condizioni oggettive presenti in Nigeria, la Corte d’appello non nega la presenza di violenza generalizzata nel paese, ma concorda con il Tribunale nel ritenere che non sia presente tale situazione nell’Edo State, zona di provenienza del richiedente, escludendo una emergenza umanitaria generalizzata tale da ledere gli interessi primari della persona.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Nel caso di specie ciò è stato valutato dal giudice del merito escludendolo.
6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021