LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11431-2018 proposto da:
MEDIAPLUS S.R.L., GRUPPO EDITORIALE TRENTINO (G.E.T.) S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato MARIA FERRANTE, rappresentate e difese dall’avvocato LORENZO ECCHER;
– ricorrenti –
contro
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DEL RE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO LUCCHESI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 44/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 63 depositata il 10.10.2017 la Corte di Appello di Trento, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede e rigettando l’appello della società soccombente, ha accolto la domanda di D.M. di accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro di subordinato con la società Mediaplus s.r.l. in luogo della natura autonoma attribuita al consulente;
2. la Corte territoriale ha rinvenuto, nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, due degli indici presuntivi previsti dal del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 bis (incidenza percentuale del corrispettivo e uso di postazione fissa, di cui alle lett. b) e c), essendo, inoltre, rimasta “del tutto indimostrata la qualità in capo al sig. D. di consulente professionale prestatore di lavoro autonomo”; conseguentemente, applicata la disciplina dettata per le collaborazioni a progetto, ha ritenuto stipulato, in assenza di uno specifico progetto, un rapporto di lavoro subordinato, del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69, comma 1, con inquadramento, livello retributivo e posizione previdenziale pari a quelli dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio (III livello del CCNL Commercio e Terziario 23.7.2008) vista l’assenza di contestazione della controparte in ordine a tali profili; infine, la Corte di appello ha confermato la compensazione delle spese di lite tra il lavoratore e il Gruppo Editoriale Trentino s.r.l. disposta dal giudice di primo grado in accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della suddetta società, rilevando che gli elementi indiziari forniti dal D. sull’unico centro di imputazione di interessi (in particolare, unitarietà della sede e dell’amministratore unico di entrambe le società) avevano reso difficoltosa l’individuazione del datore di lavoro;
3. avverso tale sentenza le società Mediaplus s.r.l. e Gruppo Editoriale Trentino s.r.l. hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorrente deduce, con i primi due motivi, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 bis, artt. 2697,2727,2729 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo la Corte territoriale trascurato gli elementi forniti dalla società al fine di dimostrare l’attività di libero professionista del D., posto che l’art. 69 bis citato consente di fornire la prova contraria; in particolare, il giudice del merito ha trascurato gli elementi dedotti dalla società e tutti suffragati da testimonianze e prove scritte (paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) volti a confermare che il D. proponeva autonomamente le attività al legale rappresentante il quale lo invitava a confrontarsi con i tecnici informatici, che il D. non doveva rispettare alcun orario di lavoro e non doveva avvisare nessuno in caso di assenza, che svolgeva la propria attività in regime di partita Iva.
2. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 416 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte territoriale ritenuto non contestati l’inquadramento, la retribuzione e la posizione previdenziale indicati nel ricorso introduttivo del giudizio nonostante la contestazione integrale dei fatti costitutivi della domanda del lavoratore.
3. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte territoriale adottato un ragionamento illogico in ordine all’accertamento del periodo di lavoro (17.2-17.6.2014) nella misura in cui ha ritenuto, da una parte, parzialmente erronee le dichiarazioni del lavoratore circa la durata del rapporto di lavoro ma, dall’altra, corretta la deposizione testimoniale di un’impiegata amministrativa della società che, gestendo i dati di tutti i dipendenti della società, poteva comprensibilmente avere ricordi errati;
4. con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 91, comma 1 e art. 92, comma 2, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte territoriale compensato integralmente le spese di lite nei confronti della società Gruppo Editoriale Trentino s.r.l. nonostante il lavoratore risultasse pienamente soccombente nei suoi confronti e non ricorressero i requisiti richiesti dall’art. 92, essendo irrilevante la delicatezza delle problematiche relative all’unitarietà del centro di imputazione del rapporto.
5. I primi due motivi sono in parte inammissibili e, per la parte residua, infondati.
5.1. Il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nella parte in cui il giudice del merito ha accertato, alla luce delle risultanze istruttorie e dell’assenza di elementi probatori forniti dal convenuto, la integrazione dei requisiti della monocommittenza, della dipendenza economica e della postazione fissa di lavoro, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertata e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. ex plurimis Cass. nn. 22006 e 17693 del 2015).
In realtà, le censure sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a monte non consentite dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e comma 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta sussistenza degli indici presuntivi di una collaborazione coordinata e continuativa.
5.2. Per la parte residuale, va rammentato che l’art. 69-bis – la cui rubrica era Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo – recitava (ratione temporis):
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
(a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3 *****.
La disposizione, introdotta dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 26 (e successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 2015), ha delineato una presunzione iuris tantum di collaborazione coordinata e continuativa a fronte della ricorrenza di due dei tre requisiti elencati, i quali si focalizzano sulla durata del rapporto, sulla dipendenza economica del collaboratore e sull’inserimento nell’organizzazione aziendale. La ratio della disciplina è quella del contrasto del lavoro autonomo non genuino, da ricondurre nell’alveo del lavoro subordinato nella misura in cui sia privo di uno specifico progetto (D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 61 e 69).
Il D.Lgs. n. 276, art. 69 bis prevede, dunque, in favore del lavoratore-titolare di partita Iva una presunzione legale che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal committente attraverso una prova idonea a dimostrare che l’attività di lavoro prestata era una genuina collaborazione autonoma non coordinata.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato la disposizione normativa invocata, in quanto, da una parte, ha rinvenuto – a seguito di disamina del materiale istruttorio raccolto – la ricorrenza di due dei tre requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 276, art. 69 bis e, dall’altra, ha rilevato che “e’ rimasta del tutto indimostrata” la qualità di “consulente professionale prestatore di lavoro autonomo”. Il giudice di merito accertando, dunque, una collaborazione coordinata e continuativa priva di un progetto specifico ha trasformato il contratto in rapporto di lavoro subordinato, in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 24, norma di interpretazione autentica volta a chiarire la valenza assoluta della presunzione ivi prevista), precisando, del tutto conformemente al dato normativo, che rimaneva irrilevante (assorbita) la disamina delle ragioni dedotte dalla società ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 volti a dimostrare la mancanza degli indici della subordinazione in considerazione della cogenza della norma.
6. Il terzo motivo è inammissibile La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso (e non riassumere meramente) il contenuto della memoria di costituzione in primo grado, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è infatti prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha invece valutato le risultanze istruttorie acquisite ritenendo accertato – sulla base della prova documentale prodotta (e contenente dati tra loro concordanti), confermata dalla deposizione rilasciata da un testimone – che il periodo di lavoro svolto intercorresse dal 17 febbraio al 17 giugno 2014. Ragioni, dunque, che, seppur non coincidenti con la prospettazione del ricorrente, certamente non possono dirsi né mancanti, né inintelligibili.
8. Il quinto motivo non è fondato.
Preliminarmente va rilevato che, poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell’ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi (cfr. Cass. n. 4360 del 2019).
In applicazione di tale principio, deve rilevarsi che le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata rispondono alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, giustificano la compensazione delle spese processuali.
E’ orientamento di questa Corte, con riferimento all’analoga formula contenuta nell’art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante dalle modifiche adottate con L. n. 69 del 2009, che, ad es., anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese (Cass. 2883/2014).
Nello specifico, la Corte distrettuale ha specificamente motivato sia con riguardo ai contrasti giurisprudenziali in ordine alla fattispecie del centro unico di imputazione quando ricorrono imprese collegate sia in relazione alla difficoltà della prova relativa alla supposta simulazione di società collegate tra loro, dando pertanto conto delle ragioni che connotavano in concreto la complessità degli accertamenti e delle questioni che configuravano profili di assoluta incertezza e comunque muniti di una gravità ed eccezionalità equiparabili a quella delle altre ipotesi considerate dall’art. 92 c.p.c., comma 2.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021