LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15997-2018 proposto da:
A.I.A.S. AVELLINO ONLUS, in persona dei Commissari legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati FLORIANA TACCONE, GIOVANNI ANTONIO CILLO;
– ricorrente –
contro
N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALATI, 100/C, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BARRASSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5923/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 10289/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 5923 depositata il 9.11.2017 la Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Avellino e rigettando l’appello dell’associazione soccombente, ha accolto la domanda di N.R. di condanna dell’associazione A.I.A.S.-Associazione Italiana Assistenza Spastici Avellino Onlus al pagamento di differenze retributive (adeguamento ai minimi tabellari previsti dall’art. 65, tabella A, del CCNL di categoria nonché arretrati 2002-2006) pari a complessivi Euro 10.582,48;
2. la Corte territoriale, premesso che in sede di richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, il lavoratore aveva dimostrato il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l’associazione nonché il mancato percepimento di determinati emolumenti retributivi previsti dal CCNL di categoria (non rappresentando, la complessità del calcolo delle spettanze, un impedimento alla concessione del provvedimento monitorio), ha concordato con il giudice di primo grado circa la genericità delle contestazioni avanzate dall’associazione che si era limitata a qualificare i conteggi prodotti dal lavoratore “effettuati in maniera arbitraria senza indicazione specifica dei parametri utilizzati”, non essendo ammissibili le successive deduzioni riguardanti le singole voci retributive in quanto proposte solamente con l’atto di appello; né l’esame delle buste paga dimostrava l’estinzione dei crediti vantati;
3. avverso tale sentenza l’associazione ha proposto ricorso affidato a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo la Corte territoriale respinto il motivo di appello concernente la mancata prova certa del credito in sede di adozione del decreto ingiuntivo, emesso solamente sulla base del verbale di conciliazione 15.10.2008 ma in assenza della richiesta inoltrata dal dipendente all’Ufficio del Lavoro (a seguito della quale era stato fissato l’incontro del 15.10.2018, conclusosi con l’accordo conciliativo) da cui emergevano tutti gli emolumenti richiesti.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 65 CCNL (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, riconosciuto il credito del lavoratore (respingendo l’appello dell’associazione) ritenendo provato il credito del dipendente (adeguamento dei minimi stabilito dalla tabella A dell’art. 65 CCNL) sulla base del deposito delle fonti contrattuali, omettendo però ogni valutazione della documentazione depositata, da cui emerge che l’AIAS ha provveduto ad adeguare i minimi contrattuali di cui alla lettera D della tabella A con decorrenza settembre 2005 nonché a reinquadrare il personale (il N. dal livello C1 al livello D4), mentre alcuni emolumenti (ERC e assegno ad personam, ICBR) non sono stati oggetto di conciliazione, che si è occupata degli arretrati contrattuali 2002-2006 in virtù dell’accordo sindacale nazionale 14.12.2006; il residuo delle spettanze del N. è stato versato in quattro rate, a partire da gennaio 2009, come riscontrabile dalle buste paga.
3. Con il terzo motivo si denunzia omesso esame delle buste paga precedenti l’ingiunzione di pagamento (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte di appello, considerato tra gli acconti percepiti dal lavoratore solo quelli successivi al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non quelli risultanti dalle buste paga precedenti, depositate dal datore di lavoro.
4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente visto la stretta connessione, sono inammissibili per plurimi motivi.
Tutte le censure svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a monte non consentite dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta tardività della contestazione disciplinare.
Difetta, inoltre, la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha affermato che la contestazione dei conteggi effettuata dall’associazione “come correttamente osservato dal giudice di primo grado, è del tutto generica ed inidonea ad inficiare la correttezza dei calcoli operati da controparte, essendosi limitato l’odierno appellante a qualificare i conteggi allegati al ricorso come “effettuati in maniera arbitraria senza indicazione specifica dei parametri utilizzati”, quindi senza consentire al giudicante una valutazione dettagliata delle voci o delle grandezze contestate” ed ha aggiunto che le successive deduzioni, svolte solamente in sede di appello, dovevano ritenersi inammissibili in quanto elementi nuovi rispetto alle questioni affrontate in primo grado.
Le censure non colgono, pertanto, la ratio decidendi perché l’associazione ricorrente insiste sulla mancata approfondita considerazione – da parte del giudice del merito della conciliazione intervenuta fra le parti il 15.10.2018, delle buste paga e del CCNL di categoria, ma nulla deduce sulla pronunzia di decadenza statuita dal giudice di appello.
Le censure, inoltre, sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e dell’atto di appello, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Giuseppe Barrasso, antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021