LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28706-2015 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASTIELLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BENEDETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro G.P., AZIENDA USL *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4207/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2015 R.G.N. 3767/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’impugnazione principale della Regione Lazio e su quella incidentale di C.F., in accoglimento della prima ed in riforma della decisione del locale Tribunale, respingeva la domanda del C., già nominato direttore generale dell’ASL *****, intesa ad ottenere l’annullamento del provvedimento di decadenza dall’incarico suddetto adottato con Delib. G.R. 16 gennaio 2009, n. 22 ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, comma 7, e del successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0010 del 23 gennaio 2009, confermativo della disposta decadenza, nonché la reintegrazione nell’incarico di direttore generale ovvero, in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale nella misura della retribuzione spettante per i quindici mesi intercorsi tra il 5/8/2005 e il 6/11/2006.
2. Il C. era stato nominato direttore generale della ASL di ***** sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato in data 10 novembre 2000 che prevedeva, in particolare, un termine di durata di tre anni, rinnovabile; analogo contratto era stato stipulato fra le parti in data 7 novembre 2003 avente per oggetto il rinnovo dell’incarico precedente.
Con nota della Regione Lazio del 3 agosto 2005 era stata comunicata al ricorrente la decadenza dall’incarico di Direttore Generale con effetto dal 16 agosto 2005 per effetto dello spoil system di cui alla L.R. Lazio 11 novembre 2004, n. 1, art. 55, comma 4 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).
L’indicata norma era stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. con sentenza n. 104/2007, seguita da altra pronuncia del medesimo giudice delle leggi (la n. 351 del 2008) che aveva anche dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Lazio 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2; tale ultima norma aveva previsto che, in caso di decadenza dalla nomina dichiarata illegittima, la Regione fosse autorizzata a deliberare in via alternativa: a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro; b) un’offerta di equo indennizzo (la soluzione di cui al comma 1, lett. b) doveva comunque essere adottata in caso di lavoro interrotto, di fatto, per oltre sei mesi), così sostanzialmente precludendo il rispristino del rapporto.
Dopo le suddette pronunce il C. aveva chiesto di essere reintegrato nell’incarico di direttore generale dell’Azienda USL *****, avendo anche ottenuto pronuncia del Consiglio di Stato (ordinanza n. 6487 del 2008) che aveva disposto detta reintegra.
La Regione Lazio non aveva, però, ottemperato a tale pronuncia, aveva inviato al C. in data 27 novembre 2008 contestazioni di addebito e quindi disposto, nel gennaio del 2009, la sua decadenza dall’incarico ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, comma 7, sulla base del grave disavanzo di gestione per gli esercizi 2003/2004/2005, di numerose violazioni dei principi del buon andamento dell’amministrazione, di violazioni di legge e di ulteriori gravi motivi riconducibili al mancato rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi, controllo interno, gestione improntata a metodo budgettario, acquisizione di beni e servizi.
3. Il C. aveva proposto ricorso al TAR Lazio chiedendo l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – della Delib. Giunta Regionale del Lazio 16 gennaio 2009, n. 22 con la quale tale decadenza era stata disposta.
Nella pendenza del suddetto processo dinanzi al TAR Lazio, G.P., controinteressato in quanto successivamente nominato Direttore Generale dell’Azienda USL *****, proponeva alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. finalizzato all’accertamento che la domanda proposta da C.F., sopra descritta, rientrasse nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Sottolineava, in particolare, che il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, ha durata determinata e viene stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e segg., come rapporto di lavoro autonomo. Ne conseguiva che gli atti di gestione di tale rapporto – come la dichiarazione di decadenza – costituivano espressione di un potere di natura privatistica e non già autoritativa al quale corrispondeva una posizione di diritto soggettivo con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Con ordinanza n. 1767 del 2011 questa Corte dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario.
4. Nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, il C. reiterava la richiesta di annullamento dell’atto che aveva disposto la decadenza deducendo in particolare il carattere strumentale dello stesso in quanto collegato alla volontà di non ottemperare alla reintegrazione disposta dal Consiglio di Stato.
Sotto altro profilo il ricorrente allegava la sussistenza di vizi di illegittimità degli atti amministrativi impugnati, la violazione di norme imperative e l’insussistenza degli addebiti sui quali era basato il provvedimento di decadenza de quo.
5. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda del C., dichiarava illegittimo il provvedimento della Regione Lazio di decadenza del C. dall’incarico D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 3 bis, comma 7, condannava la Regione al ripristino del rapporto contrattuale già intercorso con il ricorrente dal 10.11.2000 al 3.8.2005 per ulteriori 15 mesi dalla data di effettiva riammissione dello stesso nell’esercizio delle funzioni di direttore della ASL ***** e rigettava, per il resto il ricorso.
6. La Corte territoriale in riforma di detta pronuncia rigettava le domande dell’appellato.
Riteneva ammissibile il provvedimento di decadenza del 2009, anche se di fatto il rapporto non era stato ripristinato, non diversamente da quanto accade quando viene intimato un secondo licenziamento fondato su motivi diversi, la cui efficacia resta condizionata dall’eventuale declaratoria di illegittimità del primo recesso.
Escludeva la fondatezza dell’eccezione relativa alla pretesa violazione del principio di immutabilità delle motivazioni riguardante la diversa ipotesi di un medesimo licenziamento, laddove nella specie si trattava di un successivo provvedimento di decadenza basato su presupposti diversi dal primo.
Respingeva anche l’eccezione di intempestività del provvedimento rilevando che nel 2005, nella vigenza dello spoil system, la Regione non aveva alcuna necessità di motivare la decadenza, essendone prevista l’automaticità; tale necessità era sorta solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale e dei conseguenti provvedimenti del giudice amministrativo.
Escludeva, altresì, ogni violazione del principio del contraddittorio e di difesa, non avendo l’appellato dimostrato di aver richiesto inutilmente l’accesso agli atti.
Disattendeva la tesi dell’appellato secondo cui la mancata previsione del termine di 18 mesi dalla nomina per la verifica dei risultati raggiunti anche in sede di rinnovo rendesse illegittimo un provvedimento basato su tale verifica, ritenendo che la clausola dei 18 mesi costituisse una sorta di patto di prova che però non impediva verifiche successive, come peraltro previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis.
Aggiungeva che il provvedimento di decadenza del 2009 aveva una diversa motivazione rispetto alla sola verifica dei risultati raggiunti, atteso che imputava all’appellato, ai sensi della L.R. n. 18 del 1994, art. 8 anche veri e propri comportamenti di natura disciplinare.
Richiamava, al riguardo, i deficit di bilancio relativi agli anni 2003, 2004 e 2005 e, anche ammesso che il C. non fosse stato responsabile di tali disavanzi, ad ogni modo ravvisava il fatto oggettivo dei risultati negativi della gestione, di per sé sufficiente a giustificare la decadenza visti i numerosi rilievi mossi dal Collegio sindacale, dalla Regione e dalla Corte dei conti.
Evidenziava, quali ulteriori comportamenti suscettibili di negativa valutazione, che l’appellato: – aveva liquidato ad un avvocato il rilevante importo di Euro 330.000,00 per una difesa dinanzi al TAR (senza contare una seconda liquidazione bloccata in tempo) calcolando la parcella come valore determinato invece che indeterminato e con scostamento notevole rispetto alla decisione degli arbitri, il cui lodo era stato impugnato; – aveva affidato una controversia con la casa di cura Villa Betania ad arbitri senza eccepire che uno degli arbitri era anche DG della casa di cura e senza rivendicare nei confronti della stessa casa di cura un credito di 2 milioni di Euro; – aveva prorogato per un anno un contratto per Euro 1.500.000,00 relativo al servizio di pulizia di due ospedali nonostante che l’appalto fosse stato aggiudicato ad altra società e che fosse possibile una proroga per un tempo limitato (nella specie la nuova aggiudicazione era stata disposta finanche prima della scadenza di quella precedente); – si era rivolto all’esterno per risolvere questioni cui si poteva far fronte con le strutture interne e con il commercialista con il quale già esisteva un rapporto di assistenza.
Conclusivamente, riteneva del tutto giustificato il provvedimento di decadenza.
7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.F. sulla base di quattro motivi cui la Regione Lazio ha replicato con tempestivo controricorso.
8. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio secondo la disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.
9. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
8. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, comma 7, per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini della validità della Delib. 16 gennaio 2009, n. 22 avente ad oggetto “Decadenza del Dott. C.F. dall’incarico di Direttore Generale della ASL *****” e del susseguente decreto n. T0010 del 23/1/2009 con il quale il Presidente della Regione Lazio disponeva la “Decadenza del Dott. C.F. dall’incarico di Direttore Generale della Azienda USL *****”.
Assume che, stante la chiara formulazione della disposizione di cui al citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, comma 7, la decadenza non può che essere dichiarata in costanza di rapporto.
Rileva che la Regione avrebbe dovuto dapprima ripristinare di fatto il rapporto giuridico a suo tempo illegittimamente risolto e, poi, avrebbe potuto intraprendere il procedimento di verifica dei risultati.
Il C., infatti, rimosso dal proprio incarico nel 2005, non era stato più reintegrato nonostante le pronunce di incostituzionalità del giudice delle leggi e l’ordine di reintegrazione del Consiglio di Stato di cui all’ordinanza n. 6487 del 2008.
Rileva il ricorrente che non vi era mai stato alcun formale provvedimento di riattivazione del rapporto, che era stato ricostituito solo in diritto per effetto delle indicate pronunce.
Aggiunge che dal 2005 al 2009 era stato nominato altro direttore generale ( G.P.) che aveva esercitato (abusivamente) funzioni spettanti di diritto ad esso ricorrente, quale precedente direttore reintegrato.
2. Il motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che il nuovo atto di decadenza ha riguardato l’attività del C. fino al 2005 ed i risultati dallo stesso ottenuti nel periodo di espletamento delle funzioni.
Va, poi, osservato, con riferimento al diritto del dirigente al ripristino dell’incarico revocato, che questa Corte (v Cass. 13 novembre 2018, n. 29168; Cass. 18 febbraio 2016, n. 3210) ha affermato il principio secondo cui, a seguito della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme disciplinatrici del cosiddetto spoil system, il dirigente illegittimamente rimosso va reintegrato nell’incarico per il tempo residuo di durata, senza che rilevi l’indisponibilità del posto eventualmente derivata da interventi organizzativi sopravvenuti nelle more, non potendo l’effetto ripristinatorio essere escluso nei casi in cui al momento della pronuncia di illegittimità costituzionale non si era in presenza di una situazione esaurita, la quale opera come limite all’efficacia retroattiva delle dichiarazioni di incostituzionalità.
Inoltre, come evidenziato da Cass. 8 novembre 2017, n. 26469, il rapporto può dirsi esaurito, oltre che in presenza di sentenze passate in giudicato, a fronte di fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producano il medesimo effetto giuridico, sicché a tal fine non è sufficiente lo spirare del termine originariamente apposto al contratto, nei casi in cui il dirigente dichiarato decaduto, prima della scadenza di detto termine e della dichiarazione di incostituzionalità, abbia tempestivamente reagito alla rimozione ed abbia agito in giudizio per contestare la legittimità dell’atto adottato.
Nel caso in esame, la pronuncia di ripristino del rapporto, limitatamente al tempo residuo dell’incarico che risultava al momento della decadenza, non poteva essere impedita dalla maturazione del termine originariamente apposto al contratto, giacché risulta dagli atti, e non è contestato fra le parti, che l’incarico triennale era stato conferito in data 10 novembre 2000, era stato rinnovato il 7 novembre 2003 agli stessi patti e condizioni (con scadenza, dunque, fissata al 6/11/2006), e il C. aveva agito per l’annullamento del provvedimento di decadenza con giudizio instaurato nel 2005 (ricorso al TAR Lazio iscritto al n. 7670/2005) quando ancora la situazione non poteva dirsi esaurita.
Ciò detto, va rilevato che il nuovo provvedimento di decadenza (e cioè quello oggetto del presente giudizio) è intervenuto quando il precedente atto decadenziale era da considerarsi tamquam non esset per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dello spoil system: in conseguenza, il rapporto era ancora in essere sin dal momento di tale disposta precedente decadenza, a nulla rilevando la circostanza fattuale della mancata attuazione della riammissione giudiziale del C. nell’esercizio delle funzioni di direttore della ASL *****.
Va, infatti, richiamato il principio affermato da Cass. 6 marzo 2008, n. 6055 che, pur nel diverso ambito del licenziamento, ha ritenuto che una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la stessa, non esclude che questi possa rinnovare il provvedimento espulsivo in base a diversi motivi rispetto al precedente.
Tale principio va applicato anche nell’ipotesi in esame, in cui il rapporto instaurato tra la Regione e il direttore generale della azienda ospedaliera è un rapporto di lavoro privato di natura autonoma, ancorché coordinato con i fini dell’ente, a tenore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 8, per il quale: il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle no***** del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
Analogamente, il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 1 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), al comma 7 (come sostituito dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, art. 1), dispone che, per quanto non previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 3 e 3-bis e successive modificazioni e dal medesimo D.P.C.M., si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
La natura autonoma del rapporto di lavoro tra direttore generale e Regione è stata, tra l’altro, costantemente evidenziata dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di regolamento di giurisdizione (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2016, n. 2055; Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26938; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2005, n. 21286).
Se ciò è vero, va considerato che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, comma 7, prevede che: “Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione. Tale comma è stato, poi, abrogato dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, art. 9, comma 1, con la decorrenza ivi prevista e sostituito dall’art. 2 di tale D.Lgs. n. che ha previsto la decadenza se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 del medesimo art. 2, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Anche nel caso di tale tipo di rapporto e’, dunque, prevista una decadenza che ben può esercitata quando altra causa di risoluzione sia intervenuta (come, nello specifico, per effetto dello spoil system) e sia stata giudizialmente dichiarata illegittima con ripristino del rapporto.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost. violazione dei diritti di difesa, del procedimento del contraddittorio e del giusto processo.
Sostiene che la mancata riammissione in servizio avrebbe pregiudicato il suo diritto ad una compiuta difesa, non avendo avuto esso ricorrente la possibilità di accedere ad atti e documenti, di conferire con il dirigente dell’azienda sanitaria e di richiedere relazioni di chiarimento.
4. Il motivo è inammissibile per genericità.
5. Le censure non evidenziano quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sarebbero in contrasto con le norme denunciate né quale sia stato il vulnus in concreto patito dal C..
Peraltro, quanto alla questione della violazione del principio del contraddittorio e di difesa, la sentenza impugnata ha evidenziato che il ricorrente non aveva dimostrato di aver invano chiesto l’accesso agli atti e che comunque egli aveva puntualmente risposto alle contestazioni mossegli, ad eccezione di alcuni punti per i quali era stata chiesta la produzione di documenti, senza peraltro dedurre di averne inutilmente chiesto l’esame: con tale passaggio motivazionale il ricorso in esame non si confronta.
6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. per tardività del procedimento di verifica avviato dalla Regione Lazio con nota n. 138599 del 26/11/2008 e della contestazione di addebiti formulata dall’amministrazione resistente con nota 139940/DA/45 del 27/11/2008.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestivo il procedimento di verifica dei risultati avviato dopo tre anni dalla risoluzione del rapporto.
7. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto le censure non si confrontano con il passaggio argomentativo della Corte territoriale con il quale è stato ritenuto tempestivo il provvedimento di decadenza in questione “poiché è evidente che nel 2005, nella vigenza della norma sullo spoil system la Regione non aveva alcuna necessità di motivare la decadenza, essendone prevista l’automaticità, necessità sorta successivamente a seguito della sentenza della Corte costituzionale e dei conseguenti provvedimenti del giudice amministrativo”.
Inoltre, si richiama la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. senza per nulla argomentare riguardo alla specifica violazione dei canoni della correttezza o della buona fede oggettiva da parte della Regione e senza alcun chiaro riferimento ad oneri di comportamento che, nella specie, e con riferimento al contenuto del rapporto obbligatorio tra le parti, non sarebbero stati rispettati.
Del tutto improprio e’, poi, il richiamo alla L. n. 300 del 1970, art. 7 applicabile solo al rapporto di lavoro dipendente, mentre quello in esame è un rapporto di diritto di lavoro autonomo, disciplinato negli artt. 2222 c.c. e ss., per il quale l’ordinamento (v. il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, comma 7) prevede peculiari ipotesi di risoluzione del contratto per gravi motivi o per una situazione di grave disavanzo o per violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, non diversamente dalle ipotesi di mancata conferma in sede di verifica disciplinate nel citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, commi 5 e 6 (poi D.Lgs. n. 171 del 2016, art. 2).
Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato che “il fatto oggettivo dei risultati negativi di gestione e del mancato raggiungimento degli obiettivi (anche relativi al 2005, essendo a lui riferibile almeno la metà dell’anno in questione) già di per sé giustifica la decadenza” ed ancora che “il provvedimento di decadenza è legittimo anche sulla base dei soli fatti oggettivi sopra riferiti e cioè il grave disavanzo previsto dalla L.R. del 1994, lett. a) e i gravi motivi previsti dalla lett. e), configurabili nel grave contrasto con il Collegio sindacale che rendeva comunque inopportuna la prosecuzione dell’incarico e giustifica pienamente la volontà della Regione di risolvere il rapporto”.
Tale passaggio argomentativo dà conto di quella che è stata la ragione centrale dell’adottato provvedimento, che si ricollega – appunto – all’ipotesi legislativamente prevista.
7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di immutabilità dei motivi di risoluzione del rapporto.
Sostiene che nella specie si sarebbe sostanzialmente in presenza d’un unico provvedimento di risoluzione del rapporto con due motivazioni diverse, la seconda delle quali non era neppure sopravvenuta rispetto alla prima.
8. Il motivo è infondato.
9. Oltre a richiamarsi quanto già evidenziato con riguardo al primo motivo di ricorso, va rilevato che, come si evince dalla sentenza impugnata, vi è stato, nello specifico, un nuovo atto di decadenza diversamente motivato rispetto a quello precedente che si era limitato a prendere atto dello spoil system legislativamente previsto.
Ne’, d’altra parte, emerge che la Regione, avvalendosi dello spoil system, abbia inteso rinunciare a far valere altre ragioni di decadenza all’epoca già note: al contrario, dallo stesso ricorso per cassazione risulta che il procedimento di verifica dei risultati della gestione (alla luce dei quali è stato, poi, adottato il provvedimento di decadenza per cui è causa) era stato avviato nel 2008 e, dunque, dopo il provvedimento di decadenza per spoil system.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Lazio, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1175 - Comportamento secondo correttezza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1375 - Esecuzione di buona fede | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2222 - Contratto d'opera | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 41 - Regolamento di giurisdizione | Codice Procedura Civile