Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31368 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14178-2016 proposto da:

Z.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CHIEFFALLO;

– ricorrente principale –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13 presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTA SCAGLIONE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1541/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/11/2015 R.G.N. 1366/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.11.2015, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Z.R. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi previdenziali; che avverso tale pronuncia Z.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato fondato anch’esso su un motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi iscritti a ruolo e oggetto di cartella esattoriale non tempestivamente opposta fosse decennale e non quinquennale;

che il motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3 per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società concessionaria dei servizi di riscossione si duole di violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per non avere la Corte territoriale rilevato che il difetto di contraddittorio riguardava non solo S.C.C.I. s.p.a., ma anche l’INPS, al quale nemmeno era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure;

che va premesso, al riguardo, che la sentenza impugnata, nel dar conto delle censure avanzate dall’odierna ricorrente incidentale nei confronti della sentenza di primo grado, ha affermato che con il primo motivo essa aveva impugnato tale provvedimento in quanto, facendosi questione di prescrizione di crediti in materia previdenziale, “avrebbe dovuto essere evocata in giudizio anche la SCCI s.p.a., mentre il ricorso e il decreto sarebbero stati notificati unicamente all’Equitalia e all’INPS, ma non alla SCCI s.p.a.” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

che il vizio processuale derivante dall’omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie, e che sulla questione non si sia formato il giudicato, atteso che le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo (Cass. nn. 3024 del 2012 e 24048 del 2017);

che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019);

che, ciò premesso, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, dal momento che il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e della relativa relata di notifica non risulta trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale parte del fascicolo processuale e/o di parte esso in atto si troverebbe; che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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